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Certificati di malattia: doppio adempimento

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 24 Agosto 2016
Aggiornato 25 Agosto 2016 18:20

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Il lavoratore deve verificare l’invio del certificato di malattia, altrimenti diviene legittimo il suo licenziamento disciplinare: la sentenza della Cassazione.

A verificare l’invio del certificato di malattia deve essere anche il lavoratore, un doppio adempimento dunque:

  1. avvisare tempestivamente il datore di lavoro della propria assenza, obbligo previsto da contratto;
  2. verificare che la procedura telematica di trasmissione del certificato di malattia, da parte del medico curante, all’INPS sia avvenuta correttamente, anche richiedendo il numero di protocollo telematico identificativo del certificato di malattia.

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Non è sufficiente, quindi, richiedere al medico il certificato.

A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n.15226/2016 con la quale ha stabilito che nel caso in cui l’INPS non riceva il certificato di malattia è legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore intimato per una prolungata assenza ingiustificata, non avendo potuto il datore di lavoro effettuare alcun controllo.

Nel caso in esame, il CCNL applicato in azienda prevedeva l’obbligo per il lavoratore di avvisare il datore di lavoro, in caso di malattia, entro il 1° giorno di assenza e di inviare all’azienda entro 2 giorni dall’inizio della malattia il certificato medico attestante la malattia o il suo prolungamento. In assenza di tali comunicazioni l’assenza va considerata ingiustificata.

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Quest’ultima era la situazione portata all’attenzione della Corte di Cassazione che ha pertanto ritenuto legittima la massima sanzione visto che la contrattazione collettiva applicata prevede proprio il licenziamento in caso di assenza ingiustificata protratta oltre i 4 giorni consecutivi.

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