Jobs Act autonomi: congedo parentale e maternità

di Barbara Weisz

4 Agosto 2016 17:31

Congedo parentale potenziato per autonomi in gestione separata, indennità di maternità, novità concilicazione famiglia lavoro nel Jobs act autonomi e smart working.

Raddoppia il congedo parentale per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, passando da tre a sei mesi, e diventa utilizzabile per i primi tre anni di vita del bambino: le novità sono contenute nel Jobs Act autonomi, il disegno di legge approvato dalla commissione Lavoro del Senato, atteso ora al dibattito in aula, che fra le altre cose potenzia il congedo parentale.

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Nel dettaglio, prevede che la lavoratrice o il lavoratore abbiano diritto a un periodo massimo pari a sei mesi per i primi tre anni di vita del bambino, mentre in base alla normativa attualmente in vigore il congedo parentale dura al massimo tre mesi, e va utilizzato entro il primo anno di vita del figlio. Nel caso in cui la legge venisse approvata senza modifiche, la novità entrerebbe in vigore nel 2017. Il limite dei sei mesi riguarda la somma dei permessi usufruiti da entrambi i genitori, resta valida la condizione in base alla quale devono essere stati accreditate alla gestione separata almeno tre mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo parentale.

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Ci sono altre novità relative a maternità e alla conciliazione tempi vita lavoro nella Ddl smart working. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata hanno diritto all’indennità di maternità anche se non si astengono effettivamente dal lavoro. Tutte le lavoratrici autonome in maternità possono, a scelta, decidere di sospendere il rapporto di lavoro nei confronti del committente (per un massimo di cinque mesi), oppure chiedere di essere sostituite da un familiare, oppure da soci,  anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.

Il diritto al mantenimento della committenza spetta anche in caso di malattia e infortunio. Se la malattia o l’infortunio impediscono lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.