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In pausa estiva anche il contenzioso tributario: i termini per la Giustizia ordinaria ed amministrativa vengono sospesi dal 1° al 31 agosto, per effetto di quanto previsto dal D.L. n. 132/2014, che ha portato a 31 giorni il periodo di sospensione feriale.
La sospensione dei termini processuali riguarda i termini di notifica dei ricorsi, le costituzioni in giudizio, il deposito di atti e memorie illustrative e i termini di pagamento relativi ad atti impugnabili.
=> Processo tributario: notifiche via PEC vietate
La disposizione ha effetto:
- sul termine per la proposizione del ricorso, normalmente 60 giorni dalla notifica dell’atto oppure della sentenza in caso di appello;
- sul termine relativo alla costituzione in giudizio, usualmente 30 giorni dalla notifica;
- sui termini per il deposito presso le segreterie delle commissioni tributarie di documenti e memorie illustrative;
- sui termini di pagamento relativi ad atti impugnabili, salvo alcune eccezioni.
Ai termini normalmente previsti si aggiungono, quindi, i 31 giorni di agosto nel caso in cui i termini siano in scadenza nel mese estivo.