Molteplici i chiarimenti richiesti e forniti dall’Agenzia delle Entrate attraverso la propria Pagina Facebook, via Messenger, in tema di canone RAI. Le più interessanti e frequenti vengono pubblicate dall’Agenzia in chiaro, tra le precisazioni più recenti quella relativa alla possibile ricezione di bollette elettriche senza l’addebito del canone RAI.
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In risposta ai quesiti posti dagli utenti allo sportello social dell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima scrive:
“Da quest’anno il canone è addebitato sull’utenza elettrica per uso domestico residente. Verifica il tuo tipo di contratto e controlla se il canone è presente nella prossima bolletta. In caso contrario devi versare l’importo dovuto entro il 31 ottobre 2016 utilizzando il modello F24”.
Ricordiamo che l’importo del canone RAI è di 100 euro e va pagato in un’unica soluzione e che il modello F24 da utilizzare è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Recentemente l’Agenzia ha inoltre istituito e resi noti i codici tributo operativi dal 1° settembre 2016 da inserire nel modello F24:
- “TVRI“, denominato “canone per rinnovo abbonamento TV uso privato – articolo 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94“: lo devono utilizzare i contribuenti che hanno un televisore, ma non utenza elettrica intestata (oppure che abitano in una delle isole non allacciate alla rete nazionale);
- “TVNA” denominato “canone per nuovo abbonamento TV uso privato – articolo 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94“: lo utilizzano coloro che per la prima volta sono tenuti al pagamento del canone RAI, e non hanno un’utenza elettrica intestata (o vivono in zone senza rete nazionale).
=> Canone RAI in F24, scadenze e codici tributo
I codici tributo per il pagamento del Canone RAI in F24 sono esposti nella sezione “Erario”, colonna “importi a debito versati”, con valorizzazione del campo “anno di riferimento”.
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