Sanzioni, comunicazioni di irregolarità, pagamenti a rate, garanzia: sono tutti aspetti relativi ai rimborsi IVA su cui l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni dettagliate (cfr. circolare 33/E 2016).
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Sospensione rimborso IVA
Per quanto riguarda la sospensione del rimborso, l’articolo 16, comma 1, lettera h, Dlgs 158/2015, modificando il comma 1, articolo 23, Dlgs 472/97, prevede:
«nei casi in cui l’autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti dell’amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all’atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo».
In presenza di provvedimento definitivo l’ufficio pronuncia la compensazione del debito.
In pratica, se il contribuente ha ricevuto una comunicazione di irregolarità e non sono ancora trascorsi 30 giorni, oppure se c’è un piano di rateazione che sta regolarmente pagando per un accertamento con adesione, un’acquiescenza, una conciliazione giudiziale o un reclamo/mediazione, non scatta la sospensione dei rimborsi.
Il rimborso viene invece sospeso se l’omesso o il ritardato pagamento delle rate comporta la decadenza dalla rateazione: tutti gli altri casi di rate non pagate, oppure le somme riammesse al piano di rateazione, non si considerano carichi pendenti e quindi il rimborso non si blocca.
Obbligo garanzia
Niente obbligo generalizzato di prestazione della garanzia, che ricorre solo per rimborsi IVA superiori a 15mila euro e limitatamente ai contribuenti considerati a rischio, ovvero quelli che nei due anni precedenti la richiesta hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica con significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato. Resta la garanzia anche per i rimborsi superiori a 15mila euro chiesti da contribuenti che esercitano attività di impresa da meno di due anni, ad esclusione delle startup innovative, e per rimborsi relativi a crediti risultanti all’atto della cessazione dell’attività.
Casi particolari
Se la richiesta di rimborso è presentata da Società non operative o in perdita sistematica, il diritto al rimborso dipende dall’esito dell’interpello o dalle altre eventuali istanze presentate. Se ad esempio c’è solo istanza per disapplicare la disciplica delle società non operative, il Fisco verifica che l’impresa non sia in perdita sistematica, se invece l’istanza chiede la disapplicazione delle sulle società in perdita sistematica, l’uffico chiederà il test di operatività.
In un’ottica di compliance fiscale, in assenza sia della dichiarazione sostitutiva, sia delle istanze preventive di interpello, il rimborso può essere erogato se la società presenta una dichiarazione sostitutiva su richiesta dell’ufficio.