Con la risoluzione n. 58/E/2016 l’Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti sulla cumulabilità dell’agevolazione “Tremonti Ambientale” (art. 6, L. n. 388/2000) con le agevolazioni previste dai “Conti Energia“, in risposta ad un quesito presentato da soggetti che avevano realizzato un impianto fotovoltaico, per il quale sono stati goduti gli incentivi previsti dal “Terzo Conto Energia” (D.M. 6 agosto 2010). Questi chiedevano se fosse possibile beneficiare “ora per allora” della detassazione per investimenti ambientali prevista dal cosiddetto “Tremonti ambientale”, presentando dichiarazione dei redditi integrativa o istanza di rimborso.
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L’Agenzia ricorda che:
“L’articolo 6 della legge n. 388 del 2000 prevede che, a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2001, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi. La disposizione agevolativa è stata abrogata a decorrere dal 26 giugno 2012, con decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Conseguentemente, possono beneficiare dell’agevolazione in esame gli investimenti ambientali realizzati entro la data del 25 giugno 2012”.
Tale articolo, tuttavia, non disciplina la cumulabilità di tale agevolazione fiscale con altre misure agevolative. Motivo per cui la cumulabilità in oggetto deve, secondo il parere delle Entrate, ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che queste ultime non dispongano diversamente.
Con specifico riferimento ai Conti Energia, l’Agenzia spiega che essendo tali incentivi per il settore fotovoltaico di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico:
“Spetta a tale Autorità ogni valutazione in ordine all’attuazione della relativa normativa, anche per quanto concerne la sussistenza di eventuali limiti di cumulabilità, nonché riguardo le modalità di applicazione degli stessi”.
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Nel caso in cui la cumulabilità sia permessa e in caso di mancato utilizzo della detassazione ambientale, rientra nella facoltà del contribuente procedere alla riapprovazione dei bilanci relativi agli esercizi di effettuazione degli investimenti ambientali. In più, non essendo prevista la decadenza dall’agevolazione per il mancato assolvimento di tale adempimento nel termine previsto, le imprese che non provvedono a comunicare entro un mese dall’approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati, possono farlo anche successivamente.
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Dunque è possibile beneficiare dell’agevolazione anche in un periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento ambientale ed è sia possibile avvalersi di tale deduzione in sede di dichiarazione dei redditi integrativa che recuperare l’agevolazione presentando un’istanza di rimborso.
L’Agenzia conclude ponendo attenzione sul fatto che:
“Il contribuente che dovesse decidere di usufruire della detassazione ambientale ex post potrebbe esporsi al rischio di subire la revoca, da parte del Gestore dei Servizi Energetici, dei benefici derivanti dai vari Conti Energia, sulla base delle valutazioni del Ministero dello Sviluppo Economico in ordine alla cumulabilità degli stessi con altre misure agevolative (per gli incentivi di cui al c.d. “secondo conto energia” vedasi la citata nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 giugno 2015)”.
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