Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU-TASI è scaduto lo scorso 30 giugno, ma entro il 30 luglio è ancora possibile accedere al ravvedimento operoso per sanare la propria posizione con una sanzione ridotta del 5%.
=> Ravvedimento operoso per i tributi locali
Ricordiamo che è obbligatorio presentare la dichiarazione IMU-TASI per denunciare l’acquisto di un immobile o un’area fabbricabile e le sue variazioni di valore, la data di inizio e di fine dello stato di inagibilità o inabitabilità. Esattamente come per l’IMU, la dichiarazione TASI si presenta solo nel caso in cui siano intervenute variazioni nel possesso dell’immobile, si utilizza lo stesso modello valido ai fini IMU e la scadenza è la stessa, ovvero entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (cambio di possesso, modifiche strutturali etc.).
=> IMU 2016: cosa sapere
La riforma delle sanzioni ha modificato il ravvedimento operoso, oggi in caso di omessa o infedele dichiarazione IMU-TASI, accompagnata a pagamenti omessi o insufficienti, è possibile regolarizzare la violazione ricorrendo al ravvedimento operoso.
Se la violazione, relativa all’omessa dichiarazione, viene sanata:
- entro il termine breve di 30 giorni la sanzione base viene dimezzata al 5% (1/10 del 50%);
- entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione sale al 10% dell’imposta non versata (1/10 del 100%);
- oltre la scadenza di 90 giorni, ma entro il 30 giugno 2017, la sanzione ridotta sarà pari al 12,5% (1/8 del 100%).
Se non è dovuta imposta, la sanzione è calcolata sulla base della sanzione minima di 50 euro.
=> Ravvedimento operoso: tipologia e sanzioni previste
In caso di dichiarazione infedele:
- se si regolarizza la propria posizione, presentando la dichiarazione corretta, entro 90 giorni, si accede ad una sanzione ridotta del 5,56% (1/9 del 50%);
- oltre i 90 giorni ma entro il 30 giugno 2017, la sanzione sarà pari al 6,25% (1/8 del 50%), con la maggiorazione degli interessi legali.
Se a omettere la dichiarazione è un’impresa costruttrice con riferimento ad immobili merce non locati, non è possibile usufruire del ravvedimento operoso. Per tali immobili la normativa prevede la loro totale esenzione IMU, se vengono denunciati entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo, diversamente l’agevolazione decade.