Per la detraibilità IVA non fa fede l’attività prevalente che l’azienda svolge in base al proprio atto costitutivo ma quella che svolge in concreto sulla base del computo dei corrispettivi. Lo ha affermato la Cassazione con sentenza n. 4613 del 9 marzo 2016.
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A fronte di fatture attive emesse senza addebito di imposta per canoni di locazione, l’azienda ricorrente aveva portato in detrazione costi relativi a parcelle di professionisti e spese di fallimento.
Il giudice di secondo grado, dopo avere rilevato che l’attività di locazione era iniziata prima del fallimento, precisava che qualsiasi attività continuativa rientrava nel regime fiscale proprio dell’impresa, anche se estraneo o parzialmente estraneo all’oggetto sociale.
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La Cassazione ha infine confermato che, ai fini della determinazione dell’imposta, nel sistema IVA della rivalsa e della detrazione, ciò che rileva è l’effettivo volume di affari, costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.