In presenza di procura ampia data con ogni facoltà, il difensore può legittimamente chiamare in causa un terzo. Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 4909 del 14 marzo 2016, respingendo il ricorso di un’azienda appaltatrice convocata come terzo responsabile nell’ambito di una controversia tra un condominio e condomini. L’azienda lamentava che l’amministratore del condominio non era abilitato a nominare un difensore per agire in giudizio già in primo grado, in mancanza di autorizzazione dell’assemblea. Sosteneva poi che la procura alle liti, rilasciata a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, non lo legittimava a chiamare in causa un terzo, in ogni stato e grado del giudizio.
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Rigettando il ricorso, i giudici hanno spiegato che:
«I poteri del difensore discendono direttamente dalla legge, la procura valendo solamente a realizzare la scelta e la designazione dell’avvocato e a far emergere la relativa (più o meno ampia) eventuale limitazione in base alla volontà della parte” […], “la procura, ove risulti conferita in termini ampi e comprensivi (“con ogni facoltà“), in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale idonea a dare attuazione ai principi di tutela del diritto di azione e di difesa nonché di economia processuale (artt. 24 e 111 Cost.) deve intendersi come idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell’interesse della parte assistita Ivi ricompresa, pertanto, l’azione di garanzia c.d. impropria».
La procura alle liti conferisce dunque al difensore il potere di proporre tutte le domande che non eccedano l’ambito della lite originaria.