L’INPS, con circolare n.129, modifica quando regolamentato in materia di sanzioni civili per l’impiego irregolare di lavoratori dipendenti. In particolare il riferimento è per tutti gli illeciti accertati dopo il 24 settembre 2015, per i quali non dovranno più essere applicate le maggiorazioni del 50%. Il riferimento normativo è l’art. 22 del DLgs 151/2015 che ha escluso la maggiorazione per i casi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
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Sanzioni
Si tornano quindi ad applicare le sanzioni civili previste dalla lettera b), comma 8, dell’art. 116 della Legge 388/2000, che prevedono il tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi e il 30% dei contributi omessi, in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi.
Rimborsi
Di conseguenza, la circolare tratta anche la tematica dei rimborsi, richiedibili da quei datori di lavoro che nel frattempo hanno già provveduto al versamento delle sanzioni calcolate prima del nuovo riferimento normativo.
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In questo caso, si ha chiaramente diritto al rimborso della differenza tra quanto versato a titolo di maggiorazione sulle sanzioni e quanto effettivamente dovuto. Per ottenere il rimborso i datori di lavoro dovranno utilizzare i servizi erogati dall’INPS in via telematica, nella sezione sezione“Rimborsi/compensazioni”, presente in “Versamenti F24”.
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