La Cassazione, con sentenza n. 5700 del 23 marzo 2016, ha indicato le corrette modalità di notifica di una cartella di pagamento in caso di irreperibilità, anche relativa (temporanea). Il pronunciamento si riferisce al caso di una cartella contestata per presunta nullità della notificazione, decadenza dei termini, mancanza di notifica avviso bonario e omessa indicazione del responsabile del procedimento.
=> Leggi come gestire le cartelle di pagamento
Notifica
Inizialmente l’impugnazione veniva respinta perché decaduti i 60 giorni di rito ma il contribuente lamentava che, in un caso di temporanea assenza (irreperibilità relativa), fosse necessario osservare prescrizioni specifiche (art. 140 c.p.c.), ivi compresa l’affissione dell’avviso alla porta del destinatario, nella specie non eseguita.
La Cassazione ha accolto tale ricorso: la Corte Costituzionale (sentenza 22 dicembre 2012, n. 258) ha già risolto la questione attraverso una sentenza di tipo sostitutivo, che supera l’ingiustificata discriminazione tra atto di accertamento e cartella di pagamento in tema di notificazione: prima della sentenza, la notifica di un accertamento al soggetto “relativamente” irreperibile comportava che l’avvenuto deposito nella casa comunale fosse comunicato al destinatario sia con affissione di avviso alla porta dell’abitazione/ufficio/azienda, sia con raccomandata a/r (criterio dell’effettiva conoscibilità dell’atto); viceversa, nella notifica di una cartella non si prevedeva comunicazione diretta ma solo l’affissione nell’albo del comune (criterio legale di conoscenza della cartella).
=> Cartelle: la notifica al destinatario irreperibile
Ritenendosi superata tale distinzione, quindi, anche per le cartelle recapitate a destinatari irreperibili si deve applicare la procedura completa valida per gli avvisi di accertamento, completa di affissione alla porta e raccomandata a/r; poiché nel caso in esame l’affissione alla porta dell’abitazione non era stata eseguita, il procedimento non poteva dirsi perfezionato e quindi utile a far decorrere i 60 giorni per l’impugnazione.