Ho lavorato presso un’azienda che, dopo il licenziamento, non mi ha erogato il TFR. Di conseguenza cui ho provveduto, con azione legale, a far emettere un decreto ingiuntivo e relativo precetto. Nello stesso periodo l’azienda è stata sottoposta a sequestro giudiziario, di fatto congelando i debiti pregressi.
Posso accedere ai fondi di garanzia Inps in questa fattispecie, per ottenere il TFR precedente alla data di sequestro?
Non è previsto l’intervento da parte del fondo di garanzia dell’Inps ogni qual volta ci si trovi in una situazione di sottoposizione a sequestro di un azienda; l’accesso è infatti subordinato ai particolari presupposti previsti dalla Legge 297/1982 e dal decreto legislativo n.80/1992.
È pur vero che un’azienda sottoposta ad amministrazione giudiziaria, il più delle volte, finisce in liquidazione o in fallimento (con possibilità di rivolgersi al fondo di garanzia istituito presso l’Inps).
In assenza dell’avviamento di una procedura concorsuale di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, l’intervento del fondo istituito presso l’Inps è previsto solo quando il datore di lavoro non sia assoggettabile ad alcuna delle suddette procedure, previo esperimento infruttuoso dell’esecuzione forzata.
Michele Bolpagni – Consulente del lavoro
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