Debiti previdenziali e fallimento impresa

di Filippo Davide Martucci

13 Luglio 2016 09:35

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È legittima l'esdebitazione dei debiti previdenziali in caso di fallimento: storica sentenza di Cassazione.

Con sentenza n. 4844 dell’11 marzo 2016, la Cassazione ha chiarito come trattare i debiti previdenziali in caso di fallimento dell’impresa. Il caso in oggetto riguardava la presunta inesigibilità nei confronti di un imprenditore, già dichiarato fallito, dei debiti concorsuali non soddisfatti integralmente, ritenendo sussistenti le condizioni per l’applicazione dell’esdebitazione.

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Secondo la Corte, l’esdebitazione si applica anche ai debiti previdenziali strettamente collegati all’esercizio dell’impresa commerciale.

L’art. 120 della Legge Fallimentare, nel prevedere che con la chiusura del fallimento i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti, non menziona infatti il debito previdenziale:

«La modifica dell’art. 142, 3 comma, lett. a) introdotta dal correttivo (che dispone che l’esclusione dell’esdebitazione per ‘gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa’) va nel senso di individuare l’area oggettiva dell’esclusione come relativa ai debiti personali non assunti per l’esercizio dell’impresa” ed anzi, per i Supremi Giudici, “la formula adottata della ‘estraneità’ priva di significato ogni tentativo di ricomprendere nell’ambito dell’esclusione i cd. debiti involontari; ed i debiti previdenziali sono strettamente collegati all’esercizio dell’impresa, e della stessa costituiscono necessaria conseguenza».