La cartella di pagamento va in prescrizione dopo 5 anni se non c’è un provvedimento irrevocabile o sentenza passata in giudicato: il termine più lungo, di 10 anni, vale solo in caso di sentenza definitiva e quindi non applicabile a cartelle Equitalia non opposte. Lo sottolinea la Cassazione che, con sentenza 12715/2016, ribadisce un orientamento già espresso in passato in materia di termini di prescrizione delle cartelle esattoriali.
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Il caso riguarda una cartella esattoriale per tributi erariali notificata nel 2002, contro la quale il contribuente non aveva presentato opposizione. In mancanza di pagamento, Equitalia aveva notificato nel 2012 un avviso di pagamento, contro il quale il contribuente aveva presentato ricorso per presunta avvenuta prescrizione.
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La Cassazione ha stabilito la seguente distinzione: il termine di dieci anni stabilito dal codice civile vale nel caso in cui ci sia un provvedimento giurisdizionale irrevocabile o sentenza passata in giudicato; nel caso delle cartelle non opposte il termine di prescrizione resta quello previsto dall’articolo 20 del dlgs 472/1997.
Il «diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato – si legge nella sentenza -, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’articolo 2953 del codice civile, che disciplina specificamente ed i via generale la cosiddetta “actio iudicati». Se invece «la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’articolo 20 del Dlgs 472/1997, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario». Nel caso in oggetto, «la definitività della sanzione non discende da provvedimento giurisdizionale irrevocabile», quindi «è da ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui al citato articolo 20».