Il prelievo sulle pensioni d’oro introdotto dalla Legge di Stabilità 2014 con effetti fino al dicembre 2016, è legittimo: la sentenza della Corte Costituzionale del 5 luglio ha respinto le eccezioni di incostituzionalità presentate, ammettendo dunque il contributo di solidarietà sulle pensioni di valore elevato. Non ha natura tributaria perché resta all’interno del meccanismo previdenziale e può essere giustificato:
«in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema».
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La misura su cui si è pronunciata la Consulta è il prelievo sui trattamenti superiori a 14 volte il minimo, con un taglio del 6-18% a seconda dell’assegno previdenziale.
Nel dettaglio, il prelievo è pari al 6% per le pensioni fra 14 e 20 volte il minimo, comprese quindi fra 91mila 343,99 e 130mila 491,40 euro all’anno, sale al 12%per gli assegni fra 20 e 30 volte il minimo, quindi fra 130mila 491,41 e 195mila 737,1 euro, ed è pari al 18% sulle pensioni sopra 30 volte il minimo.
Un precedente contributo di solidarietà sulle pensioni alte (applicato nel triennio 2011/2014) era invece stato bocciato dalla Consulta perché considerato iniquo dal punto di vista fiscale, pesando su una sola categoria di contribuenti, i pensionati appunto.
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La manovra 2014 ha reintrodotto il prelievo assicurandone la natura solidaristica con dei paletti:
- il primo è l’utilizzo del gettito a favore del sistema previdenziale, anche per finanziare le salvaguardie esodati, impostazione che la Corte ha ritenuto legittima;
- il secondo, ritenuto applicato dalla Consulta, è che il contributo previsto «rispetti il principio di progressività.
pur comportando innegabilmente un sacrificio sui pensionati colpiti, sia comunque sostenibile in quanto applicato solo sulle pensioni più elevate, da 14 a oltre 30 volte superiori alle pensioni minime».