Con la sentenza n. 4606 del 9 marzo 2016, la Corte di Cassazione ha chiarito la legittimità della detrazione IVA conseguente alla ristrutturazione di immobili adibiti ad agriturismo. Nel caso in oggetto, la CTR Toscana negava l’agevolazione relativa a lavori su appartamenti destinati ad attività turistico-ricettiva (case vacanze), ritenendo illegittimo il recupero ad imponibile IRPEG ed IRAP dei costi portati in deduzione dalla società.
=> Agriturismo: aziende, regole, numeri e business
Secondo i giudici, la detrazione per lavori a uso abitativo si potevaestendere solo ad imprese di costruzione o rivendita di immobili e non alle aziende agricole o agrituristiche (art. 19 bis, comma 1, lett. i), D.P.R. n. 633/2012), mentre per le imposte dirette i costi di ristrutturazione di alloggi abitativi – in questo caso strumentali – sono deducibili dal reddito. Secondo la Cassazione, invece , richiamando la precedente sentenza n. 3454/2014, è riconosciuto il diritto a detrazione IVA dell’impresa esercente attività agrituristica.
Occorre infatti distinguere:
- gli immobili ad uso abitativo (secondo la corrispondente destinazione urbanistica e catastale) che implicano il godimento diretto da parte del consumatore finale,
- immobili ad uso abitativo utilizzati per l’esercizio dell’impresa avente a oggetto attività “agrituristica”, per i quali la funzione abitativa dell’immobile (mezzo di attuazione della prestazione di servizio concernente l’ospitalità e la ricettività) è strumentale allo svolgimento dell’attività economica assoggettata a IVA, non potendo escludersi per questi ultimi l’applicazione, ex art. 19, D.P.R. n. 633/1972, dell’ordinario regime di detrazione delle spese inerenti.
=> Aprire un agriturismo: requisiti e regime fiscale
Di conseguenza, gli immobili ad uso abitativo impegnati per un’attività ricettiva che effettua servizi soggetti a IVA devono essere considerati fiscalmente come fabbricati strumentali ammettendo così la detraibilità IVA anche se l’impresa è un agriturismo.