La Cassazione (con sentenza n. 2747 dell’11 febbraio 2016) ha chiarito come si applicano i termini di decadenza per l’impugnazione del licenziamento in caso di cessione d’azienda. In primo grado, pur avendo la CTR escluso l’acquiescenza del lavoratore al recesso, aveva tuttavia ritenuto scaduti i 60 giorni canonici (ex art. 6 I. 604/1966).
=> Impugnazione licenziamento: i termini per andare in giudizio
Secondo i giudici, infatti la breve proroga del rapporto lavorativo disposta dal datore di lavoro attraverso una lettera – in costanza di preavviso e quini dopo l’intimazione del recesso, era al più illegittima ma non poteva ritenersi revoca del precedente recesso.
Ricorrendo in appello, il lavoratore chiedeva di poter transitare presso la cessionaria, senza però ottenere la riassunzione Giunti in Cassazione, il lavoratore ricordava che la cessione di azienda era intervenuta in costanza di rapporto di lavoro, ma secondo la Cassazione questo non implicava l’illegittimità del licenziamento. Ciò perché la continuità del rapporto di lavoro deve sussistere al momento del trapasso aziendale mentre, nel caso specifico, tale condizione non si era verificata poiché il lavoratore era stato già licenziato attraverso un atto formale non impugnato nei termini di legge.
=> Licenziamento e conciliazione: le novità del Jobs Act
Da un lato, infatti, il licenziamento quale negozio unilaterale recettizio si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro giunge a conoscenza del lavoratore, sicché la decorrenza del termine di decadenza, per l’impugnazione del recesso, opera dalla comunicazione del licenziamento e non dal momento, eventualmente successivo, di cessazione dell’efficacia del rapporto di lavoro.
D’altra parte, si è ritenuto che il cessionario dell’azienda subentra in tutti i rapporti dell’azienda ceduta nello stato in cui si trovano, ivi compreso il rapporto caratterizzato da un licenziamento intimato dal cedente, con onere, per il lavoratore, di impugnare il recesso nei 60 giorni per evitare di incorrere nella decadenza.