Fra le novità relative al nuovo welfare aziendale, c’è la possibilità per i dipendenti di trasformare premi di risultato e partecipazioni agli utili in benefit che non concorrono a formare il reddito: in pratica, su queste somme si può ottenere una tassazione ancora più agevolata rispetto a quella sostitutiva generalmente applicata ai premi di produttività o redditi da partecipazione. Ma ci sono precisi requisiti da rispettare: tutti i chiarimenti sono forniti dall’Agenzia delle Entrate con circolare 28/E del 15 giugno, provvedimento applicativo dei commi da 182 a 190 della Legge di Stabilità.
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La circolare delimita l’ambito applicativo della sostituzione fra le due componenti spiegando quando si può incassare un premio di risultato sotto forma di benefit (trasformazione in uno o più servizi di welfare), tenendo a mente che la detassazione non è invece applicabile ad altre voci della busta paga, ad esempio gli straordinari.
Il quadro di riferimento è quelle delle novità 2016 in materia: tassazione al 10% per i premi di risultato; possibile estensione alla partecipazione agli utili; possibile fruizione in fringe benefit (in denaro o voucher).
=> Guida welfare aziendale: il quadro normativo
Il criterio è previsto dal comma 184 della manovra, in base al quale le somme corrisposte a titolo di welfare aziendale non concorrono a formare il reddito dei dipendenti e non sono soggetti a imposta sostitutiva se fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione totale o parziale di premi di risultato e somme erogate in qualità di partecipazione agli utili dell’impresa. Il primo paletto è il seguente: la possibilità deve essere prevista dal contratto di secondo livello di riferimento, che deve contenere anche modalità di esercizio, possibilità di revoca.
Il premio di risultato utilizzato come benefit può essere pagato in denaro solo nei casi in cui è specificamente previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR, che espone nel dettaglio tutti i benefit che non concorrono a formare il reddito (ad esempio, rimborso mense scolastiche). In tutti gli altri casi, il pagamento viene effettuato in voucher. Se parte di premio non viene sostituita da benefit, farà parte della retribuzione e sarà sottoposta a relativa tassazione, ordinaria o sostitutiva a scelta del datore di lavoro.
=> Detassazione premi di produttività 2016
Esempi di conversione
- Contributi integrativo in enti o casse assistenziali aggiungendolo a quelli che il datore di lavoro già versa per il dipendente, nel limite dei 2.000 2.500 euro di tetto al di sopra del quale la somma resta premio di produttività, con relativa tassazione. L’esenzione è applicabile entro il tetto di 3.615,20 euro, quindi se si versa già 3mila euro l’anno si può aggiungerne al massimo 615,20.
- Buoni pasto cartacei (esenti fino a 5,29 euro) o virtuali (fino a 7 euro).
- Trasporto collettivo: abbonamento ai mezzi pubblici.
- Azioni: entro il tetto di 2.065,83 euro, con restante parte del premio assoggettata a imposta del 10% se pagata in denaro, progressiva se convertita in azioni.
Esclusioni
- somme non soggette a imposta sostitutiva in base al comma 182 della Legge di Stabilità (es.: dipendente con reddito annuo superiore a 50mila euro, quindi escluso da tassazione agevolata);
- benefit erogati con possibilità di conversione monetaria, da erogare nelle forme stabilite senza tradursi in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito;
- somme fino a 2mila euro, tetto applicabile al premio di produttività e quindi anche alla eventuale conversione (2.500 euro per aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).
28/E 2016