È stata presentata in Senato la mozione della Senatrice Anna Bonfrisco volta chiedere la rivalutazione degli assegni previdenziali superiori a 3 volte il minimo. Ricordiamo che a bocciare il blocco alla rivalutazione delle pensioni superiori a 3 volte il minimo per gli anni 2012-2013, previsto a fine 2011 dalla Riforma Fornero, è stata una sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 che ne aveva stabilito l’illegittimità costituzionale.
Successivamente il Governo è intervenuto con il decreto legge 65/2015, ritenuto però incongruo dalla mozione 1-00591 di cui è prima firmataria la senatrice Bonfrisco perché non è stata data piena attuazione alla sentenza, prevedendo solo una parziale restituzione delle somme che sono state trattenute nel 2012 e 2013 per effetto del blocco dell’indicizzazione degli assegni.
=> Sentenza Pensioni: pioggia di ricorsi in tutta Italia
Nel testo della mozione si legge:
“Il decreto-legge n. 65 emanato successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale, teso a disapplicare o applicare solo parzialmente detta sentenza, rappresenta un escamotage pericoloso che mina la fiducia che i cittadini devono avere nello Stato, nei suoi organi costituzionali e nelle istituzioni”.“In concreto gli importi restituiti oscillano tra lo zero e il 21% di quanto spettante, con un danno pari ad almeno il 79% e al 100% per le pensioni superiori ai 2.810 euro mensili lordi”.
Ai pensionati i cui assegni risultano superiori a 2.810 euro mensili lordi, infatti, non è stato restituito alcun arretrato nel cedolino pensione di agosto 2015, negli altri casi le somme andavano dai 150 agli 800 euro.
=> Pensioni 2016: le novità del sistema previdenziale
La mozione che verrà discussa in Senato chiede al Governo:
- di intervenire, possibilmente con la Legge di Stabilità 2017 , di dare piena ed effettiva attuazione alla sentenza della Corte costituzionale procedendo con l’integrale, seppur graduale per tenere conto degli obiettivi di finanza pubblica, restituzione degli importi maturati per effetto del ripristino della perequazione e la ricostruzione del trattamento pensionistico, con effetti sugli importi degli assegni pensionistici vita natural durante, inclusa la rivalutazione sull’importo rivalutato per gli anni successivi;
- di garantire agli istituti di patronato legittimati ad operare, in base alla legge 30 marzo 2001, n. 152, la piena tutela degli interessi della parte debole, cioè i pensionati, secondo i principi e i criteri fissati dalla citata legge e dalle successive normative in materia, ovvero accertare attraverso il Ministero del lavoro l’illegittimità della comunicazione INPS n. 004017 del 12 giugno 2015, e darne immediata comunicazione agli istituti di patronato al fine di permettere il normale svolgimento del servizio nel rispetto della normativa vigente e nell’interesse della tutela da loro garantita ai diritti dei pensionati e la conseguente valorizzazione delle attività svolte dagli stessi istituti di patronato nell’ambito di quelle previste nella tabella A, allegata al decreto ministeriale 20 febbraio 2013;
- di riformare il sistema pensionistico secondo le caratteristiche del mercato del lavoro di oggi, mettendo in sinergia le politiche a favore dell’occupazione, delle imprese e delle famiglie, prevedendo: versamenti effettuati sulla base di un’aliquota contributiva uniforme pari al 25-26 per cento, per dipendenti e autonomi, che diano luogo ad una pensione obbligatoria di natura contributiva; l’istituzione di un trattamento di base, uguale per tutti e ragguagliato all’importo dell’assegno sociale da adeguarsi con cadenza periodica al costo della vita, finanziato dalla fiscalità generale, che agisca a suo tempo da base per la pensione contributiva e svolga una funzione inclusiva per coloro che non hanno potuto assicurarsi un trattamento pensionistico contributivo; il finanziamento di un’eventuale pensione complementare dove il lavoratore possa optare per il versamento volontario della corrispondente quota contributiva di alcuni punti non versata alla previdenza obbligatoria, come definito dall’articolo 24, comma 28, ultimo periodo, del decreto-legge n. 201, individuando nel contempo meccanismi compensativi, in qualche modo retroattivi, per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS;
- di aumentare, tenuto conto degli obiettivi di finanza pubblica ed in relazione al reale costo della vita, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 38, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive integrazioni e modificazioni;
- di ridurre, tenuto conto degli obiettivi di finanza pubblica ed in modo graduale, la tassazione sui trattamenti pensionistici minimi, o comunque inferiori a quelli sino a 3 volte il minimo, al fine di consentire un effettivo recupero del potere di acquisto dei percipienti l’assegno previdenziale, in relazione all’andamento reale del costo della vita.
.