Con nota n. 40/3763 del 18 febbraio 2016, il Ministero del Lavoro ha chiarito la disciplina dei contratti di solidarietà nell’ambito del Fondo di Integrazione Salariale e dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi. Da luglio 2016 l’articolo 5 del DL n. 148/1993 è infatti abrogato, ma al suo posto la Legge di Stabilità finanzia tali contratti, disciplinando la durata del periodo ammissibile a contributo sulla base delle risorse disponibili (60 mln per il 2016).
=> Integrazione salariale: guida completa INPS
Gli iscritti al “Fondo di Solidarietà Residuale” (dal 2016 rinominato “Fondo di Integrazione Salariale“) da quest’anno versano nuove aliquote di contribuzione e fruiscono delle nuove prestazioni di cui al dlgs 148/2015. Le aziende beneficiarie possono accedervi nei limiti temporali e finanziari previsti dalla normativa.
L’art. 27 del dlgs 148/2015 consente invece la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, in considerazione dell’operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze dei settori artigianato e somministrazione di lavoro.
=> Nuovi ammortizzatori sociali: chiarimenti del Ministero
Alla luce dell’elevato numero di contratti di solidarietà in corso, il Ministero ritiene di dover riconoscere la stessa possibilità anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi bilaterali alternativi, sempre nei limiti temporali e finanziari della normativa sui contratti di solidarietà.
=> Fondo di integrazione salariale: la domanda INPS
Sarà cura dell’INPS verificare che la fruizione degli istituti sopra descritti non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.
Per approfondimenti: Ministero del Lavoro, nota 18 febbraio 2016.