In base alla direttiva UE 2012/27/UE sull’efficienza energetica, entro il 2016 i condomini con impianto di riscaldamento centralizzato devono adeguarsi all’obbligo di installare sui termosifoni le valvole termostatiche che evitano sprechi, i contabilizzatori di calore ancorati al radiatore per misurare i consumi effettivi e i contatori individuali per ciascuna unità immobiliare. Le sanzioni per chi non si adegua variano tra 500 e 2500 euro.
Detrazione IRPEF al 50%
L’installazione di tali dispositivi permette di godere di agevolazioni fiscali (Circolare n. 18/E, 06/05/2016): qualora l’uso di contatori non sia tecnicamente possibile o non efficiente in termini di costi, è possibile installarne di individuali. In particolare, si potrà fruire della detrazione IRPEF al 50% fino al 31 dicembre 2016 – spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare – se detti dispositivi sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di climatizzazione invernale o se sostituito con impianto senza le caratteristiche tecniche richieste. Rientrano tra gli interventi ammessi per la ristrutturazione edilizia ma per la detrazione è necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione, quindi direttamente al servizio dell’abitazione.
Per richiedere la detrazione basta indicare in dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile, se i lavori sono effettuati dal detentore gli estremi dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. È necessario inoltre che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risultino:
- causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16 -bis del Dpr 917/1986);
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- codice fiscale o numero di Partita IVA del beneficiario del pagamento.
=> Stabilità 2016: misure per l’Energia
Detrazione IRPEF al 65%
Se i dispositivi sono installati nei condomini con riscaldamento centralizzato in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione – e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione – o con pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia, le relative spese sono ammesse alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, fino al 31 dicembre 2016 al 65% per un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. Per ottenere la detrazione occorre essere in possesso dei seguenti documenti:
- asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
- attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, con i dati relativi dell’efficienza energetica dell’edificio;
- scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.
Trasmissione domande
Per fruire dell’agevolazione non è necessaria comunicazione preventiva ma, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, occorre trasmettere all’ENEA:
- copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto);
- scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati.
La trasmissione deve avvenire in via telematica dal sito ENEA (www.acs.enea.it) o, nel caso di interventi complessi, a mezzo raccomandata con ricevuta semplice all’indirizzo “ENEA – Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillarese 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma). Va indicato il riferimento “Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica”. Anche per avere la detrazione fiscale al 65% è necessario effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale e vanno indicati la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).