L’assegnazione e la cessione agevolata di beni ai soci è fruibile anche con riferimento ai terreni locati o dati in comodato, mentre non è possibile applicare l’imposta sostitutiva in caso di terreni destinati all’attività dell’impresa agricola. A chiarire l’ambito di applicazione alle società operanti nel settore agricolo dell’assegnazione agevolata ai soci, di beni immobili e beni mobili registrati, con il pagamento dell’imposta sostitutiva è stata l’Agenzia delle Entrate n. 26/E/2016.
=> Beni ai soci, agevolazioni e scadenze
Va quindi distinto il caso in cui l’assegnazione ai soci dei terreni agricoli, riguardi terreni in affitto o in comodato oppure terreni destinati all’attività dell’impresa agricola:
“Qualora il terreno sia utilizzato per effettuare la coltivazione e/o l’allevamento di animali lo stesso non è assegnabile ai soci in regime agevolato, essendo in tal caso impiegato dalla società nell’esercizio dell’impresa”.
È quanto chiarisce la Circolare, spiegando che ad essere agevolabile è esclusivamente l’assegnazione di beni diversi da quelli utilizzati dalla società nel regime d’impresa.
=> Beni ai soci, come ottenere il bonus
Diverso invece il caso dei terreni concessi in locazione o in comodato al momento dell’assegnazione: non essendo in tal caso gli stessi impiegati dalla società nell’esercizio dell’impresa, è possibile fruire dell’assegnazione agevolata con imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP con aliquota pari:
- nei casi ordinari, all’8% della differenza tra il valore normale del bene assegnato e il costo fiscalmente riconosciuto;
- per le società non operative o in perdita sistematica, l’imposta sostitutiva l’aliquota è del 10,5%.
.