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Piccola mobilità: via libera agli incentivi

di Francesca Vinciarelli

10 Giugno 2016 11:00

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Le istruzioni operative INPS per i datori di lavoro che intendano accedere agli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Arrivano con il Messaggio INPS n. 2554/2016 le istruzioni operative per l’accesso all’agevolazione prevista dalla Legge di Stabilità 2015 per i datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con l’obiettivo di gestire i profili contributivi connessi alla mancata proroga delle disposizioni relative alla cosiddetta “piccola mobilità”. Un via libera importante perché scioglie i nodi che bloccavano la fruizione del bonus per assunzioni, proroghe e/o trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012, e sblocca anche gli incentivi per gli apprendisti.

=> Incentivi imprese: sanatoria per la piccola mobilità

Si tratta delle assunzioni agevolate previste dall’articolo 1, comma 114, della Legge n. 190/2014 per i datori di lavoro che abbiano assunto, entro il 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. L’agevolazione consiste in sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, numero 223, nel limite massimo di 35.550 euro.

Tra i chiarimenti forniti dall’INPS quello che:

“L’espressione “hanno assunto” deve essere interpretata estensivamente; la norma, pertanto, trova applicazione anche per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti agevolati, purché intervenute entro il 31.12.2012”.

L’agevolazione riguarda i rapporti instaurati entro il 31 dicembre 2012, fino alla loro naturale scadenza, senza possibilità di finanziare eventuali proroghe o trasformazioni, in quanto intervenute in data successiva a tale data.

=> Assunzioni agevolate: guida ai nuovi incentivi

L’Istituto fornisce quindi ai datori di lavoro istruzioni operative caso per caso:

  • i datori di lavoro ammessi al bonus per assunzioni, proroghe e trasformazioni entro il 2012 e nei confronti dei quali risultano emesse note di rettifica non devono effettuare alcuna adempimento, l’Istituto effettuerà il ricalcolo delle note riconoscendo l’agevolazione;
  • i datori di lavoro ammessi al bonus che non hanno applicato la contribuzione ridotta, devono procedere all’invio di un flusso di regolarizzazione per recuperare l’agevolazione;
  • i datori di lavoro ammessi al bonus che non hanno esposto il codice tipo contribuzione agevolato devono effettuare la variazione delle denunce UniEmens relative al periodo di spettanza del bonus per generare modelli di regolarizzazione a credito azienda (UniEmens-vig) o azzerare le eventuali note di rettifica emesse per errata contribuzione. Le variazioni vanno inviate entro il 30 settembre 2016 (ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio);
  • i datori di lavoro che pur avendo assunto, prorogato o trasformato entro il 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, non hanno inviato l’istanza di accesso al bonus, devono trasmettere la richiesta, completa della documentazione necessaria, alla sede dell’INPS competente per territorio avvalendosi della funzionalità «Invio istanze online» all’interno del cassetto previdenziale aziende entro il 31 luglio 2016.

Si ricorda, inoltre, che la fruizione dell’agevolazione in oggetto è subordinata alla regolarità contributiva aziendale, cioè al rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, commi 1175 e 1176, della L.296/2006.

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