Va applicata nel modello UNICO 2016 la deducibilità dell’IMU, l’IMI e l’IMIS sostenute per gli immobili strumentali da imprenditori e professionisti: la deduzione si applica sul reddito d’impresa o sul reddito di lavoro autonomo, ma non sull’IRAP.
IMU
A prevedere la deducibilità del costo sostenuto da imprenditori e professionisti per il pagamento dell’IMU sugli immobili strumentali – capannoni, uffici, ecc. – dal reddito d’impresa e professionale è stata la Legge n. 147/2013 all’articolo 1, commi 715 e 716 (Legge di Stabilità 2014). Tale deduzione IMU va applicata nel modello UNICO SC 2016 su fabbricati e terreni strumentali per destinazione e per natura nella misura del 20%.
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La Legge di Stabilità aveva infatti previsto – in deroga all’art. 14, co. 1, DLgs. 23/2011 che sanciva l’indeducibilità IMU da IRPEF, IRES ed IRAP – la deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito per gli immobili strumentali d’impresa nella misura del 30% per il periodo d’imposta 2013 (UNICO 2014) e del 20% a partire dal periodo d’imposta 2014 (da UNICO 2015 in poi).
La deduzione si applica sul reddito d’impresa o sul reddito di lavoro autonomo, ma non direttamente al reddito complessivo (quadro RN) nel quale sono compresi anche redditi di altra natura. Si ricorda inoltre che l’IMU è indeducibile ai fini IRAP.
Ai fini della deducibilità rileva l’anno di pagamento dell’imposta, anche se non si tratta dell’IMU di competenza per quell’anno.
=> Dichiarazione dei redditi: guida ai casi particolari
IMI e IMIS
Si applica sempre nella percentuale del 20% la deducibilità IMI (l’Imposta municipale immobiliare” stabilita dalla Provincia Autonoma di Bolzano con la Legge provinciale n. 3/2014) ed IMIS (l’imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14) relative agli immobili strumentali, per effetto della Legge n. 190/2014, art. 1, comma 508 (Legge di Stabilità 2015).