Il Nuovo Redditometro, in vigore dal 2013, prevede l’obbligo di contraddittorio preventivo con il contribuente, per consentirgli di fornire in via amichevole spiegazioni sulle irregolarità riscontrare prima di far partire un eventuale accertamento: la vecchia normativa non lo prevedeva, per cui per accertamenti riferiti ad anni fiscali precedenti al 2009 non si applicano le nuove regole, né si applica il favor rei.
Il tutto, senza contraddizione con l’articolo 12 dello Statuto del Contribuente sulle garanzie in caso di verifiche fiscali. Lo sancisce la Cassazione (ordinanza 10394/2016), confermando l’orientamento già espresso in precedenti sentenze.
=> Redditometro senza contraddittorio retroattivo
L’accertamento sintetico, spiega la Cassazione, consente al Fisco di avviare un procedimento senza violare i diritti del Contribuente. L’articolo 12, argomenta la Suprema Corte, ammette:
«accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali del contribuente».
In questi casi, recita la sentenza:
«lo statuto di diritti e garanzie fa da contrappeso all’invasione della sfera del contribuente, nei luoghi di sua pertinenza, dando corpo ad una specifica esigenza di dare spazio al contraddittorio».
Il quale si avvale degli elementi raccolti dall’ufficio grazie alle attività di verifiche, accessi ed ispezioni nei locali, ipotesi in cui l’amministrazione, in base ai propri poteri d’impulso, ricerca
«gli elementi che reputa utili a verificare, o ad escludere, la sussistenza di attività non dichiarata».
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Detto questo, tuttavia, anche se la normativa sull’accertamento sintetico (il nuovo Reddimetro) prevede l’obbligo di contraddittorio preventivo, l’opzione non può essere retroattiva così come recita l’articolo 5 del DM Finanze del dicembre 2012: la nuova procedura si applica:
«alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2009».