Sia le unioni civili sia le convivenze di fatto comportano la coabitazione: significa che i partner assumono una serie di diritti e doveri che riguardano sia la proprietà immobili in cui risiedono, sia la tassazione (IMU, TASI e via dicendo). Ci sono una serie di differenze rilevanti fra coppie in unione civile e conviventi di fatto: nel primo caso, si costituiscono vincoli patrimoniali che invece, nel secondo caso, non sono stabiliti per legge ma possono essere oggetto di contrattazione fra le parti. La legge però prevede specifi diritti, per esempio in caso di decesso del partner, anche relativi al diritto del superstitie in relazione all’immobile di coabitazione. Vediamo tutto.
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Unioni civili
Il comma 11 della legge Cirinnà prevede, per le unioni civili, l’obbligo di coabitazione, il successivo comma 12 specifica che le parti concordano l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune. Infine, in base al comma 13, in mancanza di diverso accordo, il regime patrimoniale è la comunione dei beni, del tutto analoga a quella prevista per le coppie sposate. le parti possono scegliere la divisione dei beni.
Le norme appena descritte hanno i seguenti effetti in materia di IMU e TASI: in virtù dell’esenzione TASI sulla prima casa, l’immobile di residenza non paga l’imposta. C’è l’eccezione rappresentata dall’eventualità in cui la coppia risieda in un immobile di lusso, appartenente alle categorie catastali A1, A8 o A9. In questo caso, bisogna distinguere fra i seguenti casi:
- se l’immobile è in affitto: entrambi i partner sono tenuti a versare la quota a carico del locatario (che può variare dal 10 al 30% i base alle delibere dei diversi comuni). Ognuno dei due verserà il 50%.
- Se l’immobile è di proprietà: nel caso in cui il regime sia la comunione dei beni, ognuno dei due verserà la propria quota (il 50%) di TASI e IMU. Se il regime è di separazione dei beni, dipende dal modo in cui è intestata la proprietà dell’appartamento. La regole generale è che la TASI e l’IMU sono a carico del proprietario.
Nel caso in cui ci siano altri immobili, vale la regola sopra descirtta: dipende dal regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni), e dall’intestatario della proprietà.
Per quanto riguarda il diritto ereditario, al partner in unione civile spettano tutti i diritti riservati al coniuge. Il comma 21 della legge prevede che si applichino le norme previste dal capo X, titolo primo, libro secondo del codice civile, in base al quale “le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono il coniuge (al quale sono equiparati i partner in unione civile), i figli, gli ascendenti”. Al partner, come al coniuge, va la metà del patrimonio. E’ poi previsto il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare.
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Convivenze di fatto
I due partner sono necessariamente conviventi nella stessa abitazione e fanno parte della stessa famiglia anagrafica. Quindi, dividono le tasse sull’immobile nel caso in cui siano inquilini tenuti al versamento. Per il resto, IMU e TASI sono dovute dal proprietario dell’immobile. I rapporti patrimoniali fra i conviventi di fatto, in base al comma 50, sono disciplinati da un accordo privato, che quindi stabilirà fra le altre cose la divisione delle eventuali proprietà di immobili.
Ci sono però una serie di norme che tutelano il convivente in caso di decesso del partner proprietario dell’abitazione di convivenza. Il superstite ha diritto di continuare a vivere nella stessa casa per due anni, o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, ma comunque non oltre i cinque anni. Se nella stessa casa abitano figli minori o disabili del convivente superstite, il diritto minimo a risedere nell’abitazine sale a tre anni. Per quanto riguarda IMU e TASI, si attendono specifici chiarimenti (la Cirinnà prevede decreti attuativi che regolamentino tutti gli aspetti di coocrdinamento con le leggi esistenti). In generale, però, il diritto a continuare a risiedere nella casa di abitazione non dovrebbe comportare nessun obbligo fiscale: le tasse le pagano gli eredi, che diventano titolari dell’immobile.
I diritti del superstite in relazione alla casa di proprietà del partner deceduto vengono meno in uno dei seguenti casi: se il superstite cessa di abitare bell’immobile, oppure in caso di matrimonio, unione civile, nuova convivenza di fatto.
Se i due conviventi vivevano in affitto, il superstite ha diritto a succedere nel contratto.