La trasmissione dei dati dei clienti che comprano televisori è in contrasto con la tutela della privacy e il Garante può segnalare all’agenzia delle Entrate e alla RAI l’opportunità di porre fine all’iniziativa di procurarsi, tramite i rivenditori, i dati di chi acquista TV. La raccolta ed il trattamento dei dati degli acquirenti di apparecchi televisivi, effettuati dalla RAI attraverso accordi diretti con i rivenditori, sono in contrasto con i principi fissati dalla legge n. 675/1996 per il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici.
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Garante Privacy
Questo è quanto si legge nell’incipit del documento web pubblicato sul sito del Garante Privacy, titolato ” Accordi tra RAI e rivenditori di apparecchi televisivi”, mediante cui si informa che il Garante stesso ha segnalato alla RAI la necessità di interrompere tale trattamento. A ribadirlo è anche la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 11140/2016.
La problematica risale al lontano febbraio 2001, quando il Garante avviò, nell’ambito di una più ampia analisi relativa alla tutela della privacy in collaborazione con il Ministero delle Finanze e la RAI, una verifica tra gli accordi della società concessionaria con i rivenditori di apparecchi radiotelevisivi poiché questi ultimi venivano utilizzati come una sorta di segnalazione degli acquirenti che avrebbero dovuto attivare un nuovo abbonamento televisivo.
Inoltre sembrava sussistere una sorta di premio per quei rivenditori di apparecchi televisivi che avessero determinato effettivamente la stipula di un nuovo contratto entro un determinato termine a partire dalla data di segnalazione.
Per questo e per altri motivi di dettaglio il Garante si era visto costretto a richiedere l’immediato smantellamento del sistema di segnalazioni, intimando alla RAI di concludere questo tipo di trattamento dei dati e al contempo notificando della cosa al Governo.
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Sentenza Cassazione
Di seguito la Cassazione con la sentenza 11140/2016 ha avallato l’intervento dell’Authority che aveva valutato il registro di carico e scarico di apparecchi e materiali radioelettrici ( Dl 357/1994) e il sistema di raccolta messo in atto tramite i rivenditori privo di una “giustificazione” normativa e in contrasto con la tutela sulla privacy. Pertanto ogni ricorso è stato nel tempo sempre respinto poiché, secondo i giudici, in primis la RAI non può agire come “longa manus” dell’amministrazione finanziaria, mentre l’Agenzia delle Entrate non può trasferire al privato i poteri pubblici connessi all’accertamento della capacità contributiva finalizzato all’imposizione fiscale.
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