Con la Circolare n. 89/2016 l’INPS ha fornito chiarimenti, indicazioni operative e istruzioni contabili in merito al Super Bonus Occupazione, l’incentivo per assumere i tirocinanti volto a promuovere la trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro, ai sensi del decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16/2016, come rettificato dal decreto direttoriale n. 79.
Si tratta di un’iniziativa che si inserisce nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, integrando la misura “Bonus Occupazionale” con l’istituzione di un nuovo incentivo, denominato “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini” che consente ai datori di lavoro di ottenere fino a 12 mila euro in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di giovani tirocinanti, NEET (giovane che non risulti occupato o inserito in un percorso di studio e/o formazione), ad alta profilazione, fino a 30 anni non computi.
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Le risorse stanziate sono indicate nell’articolo 1, comma 3, del Decreto Direttoriale n. 16/II/2016, e per l’esattezza sono pari a 50 milioni di euro. L’incentivo verrà autorizzato dall’Istituto in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, che dovranno essere inoltrate dai datori di lavoro dalla sezione INPS DIResCo. Nel limite di tale stanziamento, il nuovo incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2016 nell’intero territorio nazionale, con esclusione della Provincia di Bolzano, e riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016.
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L’importo dell’incentivo è determinato dalla classe di profilazione (con la quale si stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione) attribuita al giovane al momento dell’iscrizione al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” secondo il seguente schema (cfr. art. 4 e allegato n. 1 del decreto direttoriale n. 16/II/2016):
L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto, va proporzionato alla durata effettiva dello stesso. In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti. In caso di conclusione anticipata del contratto, l’importo è proporzionato alla durata effettiva del rapporto di lavoro. L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016.
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