Taglio IRES dal 2017, reverse charge per i consorzi che lavorano con la PA soggetti allo split payment, aliquote IVA ridotte per marina resort e prodotti editoriali telematici, esenzioni IRAP per lavoratori stagionali: l’Agenzia delle Entrare fornisce chiarimenti alle imprese in relazione alle novità fiscali contenute nella Legge di Stabilità 2016. Vediamo con precisione come cambiano le tasse alle imprese.
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IRES
Il taglio IRES al 24% (dall’attuale 27,5%) entrerà in vigore nel 2017. Questo comporta due conseguenze: scende all’1,2% (dall’attuale 1,375%) la ritenuta sugli utili di società ed enti soggetti a IRES in uno stato white list dell’UE o dello Spazio Economico Europeo (SEE); vengono rideterminate le percentuali su dividendi e plusvalenze (con apposito decreto ministeriale). La riduzione non vale per Banca d’Italia e istituti di credito, ai quali dal 2017 si applicherà un’addizionale IRES del 3,5%.
Le imprese che effettuano operazioni straordinarie (scissione, fusione, conferimento d’azienda) o avviano nuovi marchi possono applicare l’imposta sostitutiva IRAP al 16% sui maggiori valori contabili iscritti a bilancio in seguito alle operazioni straordinarie. Il limite massimo di quota di ammortamento deducibile in ciascun periodo di imposta è portato a un quinto (non più a un decimo), diventando quindi più conveniente. Questo vale solo per le operazioni 2016, per quelle precedenti continuano a valere le precedenti regole.
IVA
Il reverse charge (inversione contabile IVA) è esteso a imprese consorziate e consorzi che, aggiudicandosi commesse pubbliche, devono applicare lo split payment, per cui l’IVA è pagata direttamente dall’ente pubblico. La disposizione è contenuta nel comma 128 della manovra. I consorzi sono quelli indicati dall’articolo 34, comma 1, Dlgs 163/2006: consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi stabili fra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, consorzi ordinari di concorrenti (articolo 2602 codice civile). La norma non riguarda raggruppamenti temporanei di imprese e contratti di rete.
Il comma 365 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% per i marina resort (invece del 22%). L’Agenzia delle Entrate ritiene che questa norma rimanga valida anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale 21/2016, che ha richiesto il rispetto dei requisiti previsti dai ministeri previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Il pronunciamento della Corte, spiega la circolare delle Entrate, non inficia la norma ma richiede semplicemente un requisito aggiuntivo.
Alzato a 15mila euro il limite per i beni gratuitamente ceduti a enti, associazioni o fondazioni senza fini di lucro. Infine, prevista l’aliquota al 4% per e-book, giornali o agenzie online.
IRAP
La manovra con il comma 70 ha previsto l’esenzione IRAP per il settore Agricoltura. Riguarda le seguenti attività (che prima pagavano l’imposta con aliquota all’1,90%):
- attività agricole comprese nell’articolo 32 del TUIR (coltivazione, allevamento con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno, trasformazione);
- cooperative della silvicoltura e relativi consorzi;
- cooperative piccola pesca.
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Continuano a pagare l’IRAP le attività di agriturismo, imprese di allevamento con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto del mangime, tutte le altre attività agricole (previste dall’articolo 56 bis del TUIR).
La manovra introduce anche, con il comma 73, la deduzione al 70% per i costi dei lavoratori stagionali, impiegati per almeno 120 giorni per due periodi di imposta, a partire dal secondo contratto con lo stesso datore di lavoro. Viene così esteso al lavoro stagionale il beneficio fiscale già previsto per il tempo indeterminato. Si applica dal primo gennaio 2016, e consente di tener conto anche dei contratti 2015. In pratica, in presenza di un secondo contratto con lo stesso datore di lavoro, per rispettare il requisito dei 120 giorni in due anni, si conteggiano anche le giornate lavorative relative al primo contratto.
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Infine, viene escluso dall’IRAP il reddito dei medici che esercitano la libera professione con autonoma organizzazione in misura marginale rispetto all’attività ospedaliera (se quest’ultima rappresenta almeno il 75% del reddito).