L’impresa può scegliere di pagare un premio di produttività o di risultato ai lavoratori sotto forma di voucher per servizi di welfare (buoni pasto, asilo, ma anche titoli azionari), con il vantaggio che i questo caso la somma è completamente esente dalle tasse, nel senso che non si paga nemmeno il 10% di aliquota agevolata prevista per i premi di risultato. E’ una delle novità introdotte con la Legge di Stabilità 2016, che diventa definitivamente operativa con la pubblicazione del decreto ministeriale attuativo in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 14 maggio scorso.
E’ in particolare l’articolo 6 del decreto attuativo che disciplina l’erogazione di premi attraverso servizi di welfare. Si tratta di tutti i servizi previsti dal comma 2 dell’articolo 51 del testo Unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/86), quindi:
- contributi previdenziali e assistenziali fino a 3.615,20;
- buoni pasto e servizi di mensa (fino a 5,29 euro in caso di buono cartaceo, fino a 7 euro se il formato è digitale);
- servizi di trasporto collettivo per i lavoratori;
- servizi per servizi di educazione destinati ai familiari, come appunto l’asilo, compresi servizi di mensa, ludoteche, centri estivi e invernali, borse di studio;
- servizi per assistenza a familiari anziani;
- titoli azionari fino a 4mila euro annui (con clausola di lockup, quindi non vendibili, per almeno tre anni);
- beni e servizi fino a 258,3 euro annui;.
Il datore di lavoro può erogare questi servizi anche attraverso voucher cartacei o telematici, come appunto i buoni pasto: in questo caso, il buono non può essere utilizzato da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati e ceduti a terzi, danno diritto ad un solo bene o servizio senza integrazioni da parte del titolare. L’unica eccezione è rappresentata dai beni e servizi fino a 258,3 euro annui, che possono essere indicati in un unico documento di legittimazione (che quindi non sarà più valido per un solo bene o servizio, ma cumulativo), per un valore complessivo che non può superare i 258,3 euro.
Infine, la trasformazione del premio di risultato in un servizio di welfare aziendale, o benefit che dir si voglia, può avvenire anche a scelta del lavoratore: questa possibilità è prevista direttamente dalla legge di Stabilità, comma 184, che introduce la detassazione per i voucher di welfare aziendale e specifica che la regola anche anche nell’eventualità che siano fruiti, «per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte» delle somme che l’impresa riconosce come premio di produttività.