Aumento della produzione, risparmio nei fattori produttivi, miglioramento della qualità di prodotti e processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile: sono le tipologie di aumenti di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione per cui le imprese possono riconoscere i premi di produttività 2016, in base a criteri di misurazione che devono essere previsti dal contratto collettivo o da accordi sindacali territoriali o aziendali.
Le regole operative per i premi produttività 2016 sono contenute nel decreto ministeriale del 25 marzo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 maggio, attuando le novità sui premi di risultato previste dalla Legge di Stabilità (commi da 182 a 191). La regola generale è la seguente: i premi di produttività hanno una tassazione agevolata, con aliquota al 10%, per una somma fino a 2mila euro lordi annui, che possono salire a 2500 nel caso di aziende che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
I contratti, nella determinazione dei criteri attraverso i quali misurare l’aumento di produttività, devono prevedere indicatori numerici o di altro genere che consentano il raggiungimento dei risultati in modo obiettivo e misurabile. La detassazione si applica anche alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa.
=> Detassazione premi produttività 2016: istruzioni operative
L’imposta sostitutiva si applica per i premi riconosciuti nel 2016, previo deposito del contratto collettivo che ne definisce i criteri di misurazione (in base all’articolo 14 del dlgs 151/2015 attuativo del Jobs Act), che effettuato entro 30 giorni dalla firma, utilizzando l’apposito modello allegato al decreto ministeriale.
Se l’azienda distribuisce nel 2016 somme relative a premi di risultato o partecipazioni agli utili che si riferiscono al 2015, il deposito dei relativi contratti territoriali o aziendali deve avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale (entro il 13 giugno).
=> Detassazione premi di produttività 2016
C’è una novità rilevante che riguarda la possibilità, per il lavoratore destinatario di premi di produttività, di sostituire le relative somme con i voucher o servizi di welfare previsti dal comma 2 dell’articolo 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, (buoni pasto, contributi previdenziali, borse di studio per i familiari, e via dicendo). In questo caso, non si applica nemmeno la tassazione del 10%, trattandosi di somme che non concorrono a formare il reddito del lavoratore. Questi servizi possono essere erogati attraverso buoni cartacei o elettronici, che non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare.
Come detto, il tetto sul quale applicare la tassazione agevolata sale a 2mila500 euro annui nel caso in cui le aziende prevedano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazine del lavoro. Il decreto attuativo prevede che questo debba avvenire in base a un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo,
«la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonchè la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti».
Attenzione: i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione non rientrano fra le attività di partecipazione paritetica dei lavoratori all’organizzazione del lavoro.