Le nuove agevolazioni fiscali per l’assegnazione di beni ai soci da parte delle imprese previste dalla Legge di Stabilità prevedono imposte sostitutive che cambiano a seconda dell’operazione e della tipologia societaria. Le norme sono contenute nei commi da 115 a 120 della manovra (legge 208/2015). Le agevolazioni si applicano esclusivamente alle operazioni effettuate entro il 30 settembre 2016 e non riguardano i beni strumentali d’impresa.
=> La tassazione dei beni aziendali ai soci per uso privato
L’agevolazione consiste in un’imposta sostitutiva sui redditi e sull’imposta regionale attività produttive (IRAP) pari all’8% della differenza fra il valore normale dei beni assegnati e il costo fiscalmente riconosciuto. Per le società non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti, l’imposta sostitutiva è del 10,5%.
Limitatamente ai beni immobili, il valore normale, su richiesta della società, si può determinare applicando alle rendite risultanti in catasto i moltiplicatori previsti dal comma 4, articolo 52, Dpr 131/1986. In pratica, l’impresa può scegliere se basarsi sul valore catastale o su quello di mercato. Se l’immobile non viene semplicemente assegnato ma ceduto al socio, e il corrispettivo è inferiore al valore normale del bene, l’imposta sostitutiva si applica a un valore che non può essere inferiore a quello di mercato o a quello catastale.
Per quanto riguarda infine il caso della trasformazione da società di capitali a società di persone, il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote della società trasformate va aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.
Si prevedono sconti anche sull’imposta di registro, ipotecaria e catastale, limitatamente alle assegnazioni di beni ai soci o alle cessioni (quindi, in questo caso sono escluse le operazioni di trasformazione societaria): l’aliquota dell’imposta proporzionale di regsitro è ridotta della metà, mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
La norma si applica a società in nome collettivo (snc), in accomandita semplice (sas), a responsabilità limitata (srl), per azioni (spa), e in accomandita per azioni (sapa). I soci a cui vengono trasferiti i beni devono rientare in una delle due seguenti categorie:
- già iscritti nel libro soci al 30 settembre 2015:
- iscritti entro 30 giorni dall’entrata in vigore della manovra (quindi entro il 30 gennaio 2016), in forza di un titolo di trasferimento con data certa anteriore al primo ottobre 2015.
Almeno il 60% dell’imposta sostitutiva va pagata entro il 30 novembre 2016, mentre il saldo va effettuato entro il 16 giugno 2017.