Con la Riforma delle Pensioni allo studio del Governo potrebbe arrivare il tanto auspicato stop alle ricongiunzioni onerose dei periodi contributivi. A chiederlo è la Commissione Lavoro alla Camera, insieme alle misure per una maggiore flessibilità in uscita.
Riferimenti normativi
A suo tempo, la Legge n. 122/2010 ha previsto che sulle domande presentate dal 1 luglio 2010 la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia sempre a titolo oneroso. L’onere viene determinato in relazione alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti ed alla loro valutazione ai fini pensionistici.
=> Pensione di reversibilità nelle unioni civili
Ricongiunzioni onerose
L’attuale scenario lavorativo italiano, ormai estremamente caratterizzato da carriere discontinue, rende assolutamente necessaria una revisione della normativa con l’abolizione delle ricongiunzioni onerose e la liquidazione di un unico trattamento pensionistico, in base a tutti i contributi versati in Gestioni diverse. L’importo finale della pensione dovrà essere la somma delle quote riferite ai versamenti effettuati in ciascuna gestione. Il tutto senza ulteriori oneri a carico del lavoratore. In più, oltre al mercato del lavoro, in questi anni è cambiato anche il metodo di calcolo dell’assegno previdenziale, ora si applica il contributivo sulle pensioni con le stesse regole per tutte le Gestioni.
=> Riforma Pensioni, verso il ricalcolo contributivo
Gestione Separata
E anche sulla ricongiunzione dei contributi versati nella Gestione Separata si apre uno spiraglio, secondo quanto dichiarato dal responsabile economico del Pd Filippo Taddei. L’obiettivo è di procedere:
«Il più velocemente possibile per fare in modo che tutti i contributi che finiscono alla Gestione separata abbiano dignità, e contribuiscano al monte contributivo dei lavoratori italiani».
=> Pensione da ricongiunzione, totalizzazione, riscatto e cumulo
Diversamente da quanto avviene con le altre Gestioni, i contributi versati nella Gestione Separata non possono formare oggetto di ricongiunzione, neanche onerosa. Il lavoratore può optare solo per la totalizzazione, spesso poco vantaggiosa dal un punto di vista del calcolo dell’assegno poiché per il calcolo dell’importo spettante si ricorre al “pro–quota”, o per la facoltà di computo prevista dal DM 282/1996 che all’articolo 3 prevede che:
“Gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995”.