Transazioni fittizie, come dimostrare la buona fede

di Filippo Davide Martucci

13 Maggio 2016 07:40

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Per operazioni inesistenti, il contribuente non può essere ritenuto colpevole di frode fiscale se effettua i pagamenti con assegni non trasferibili.

La Cassazione (sentenza n. 2609 del 10 febbraio 2016) ha chiarito quando scatta la buona fede del contribuente nell’ambito di operazioni inesistenti. Il caso trae origine dalla richiesta del Fisco, nei confronti di una società, di imposte non versate per apparente acquisto di merce in realtà fornita in nero.

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La decisione di primo grado e quella d’appello davano ragione al contribuente, che riteneva l’operazione esistente e la vendita reale: a comprovarlo, non solo le fatture ma anche i documenti di trasporto afferenti la merce acquistata e i pagamenti mediante assegni bancari non trasferibili. Di contro, non veniva in nessun modo dimostrato che l’importo degli assegni emessi fosse stato retrocesso all’emittente. Secondo i giudici, semmai, si sarebbe potuto configurare:

“non un caso di fatturazione di operazioni di acquisto oggettivamente inesistenti, bensì di fatture inesistenti sotto il profilo soggettivo”, definendo quindi “sufficientemente provato che il contribuente non ha imputato alla propria contabilità alcun costo fittizio”, oltretutto perché è da escludere che questi fosse a conoscenza del carattere fraudolento delle operazioni, poiché in tal caso “la società contribuente non avrebbe emesso assegni bancari non trasferibili”.

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L’Agenzia delle Entrate, ricorsa in Cassazione, lamentava tra le altre cose che l’onere probatorio circa la buona fede dell’acquirente, su cui si incardinava il parere dei giudici, era responsabilità dell’acquirente stesso e non poteva essere desunto dai soli pagamenti. La Corte ha tuttavia ritenuto che, se si contesta la inesistenza soggettiva dell’operazione:

  • è onere dell’amministrazione finanziaria provare anche in via presuntiva (ex art. 2727 cod. civ.) l’interposizione fittizia del cedente o la frode a monte dell’operazione, eventualmente da altri soggetti, nonché la conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario della frode commessa;

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  • compete al contribuente provare la corrispondenza anche soggettiva dell’operazione di cui alla fattura con quella in concreto realizzata o l’incolpevole affidamento sulla regolarità fiscale, ingenerato dalla condotta del cedente.

E proprio a ciò si era giustamente riportato il giudice nel negare il dolo, visto che le fatture recavano l’intestazione corretta e i pagamenti erano stati effettuati con assegni non trasferibili. In questo modo si esclude il coinvolgimento consapevole del contribuente, che non poteva essere a conoscenza della transazione fittizia.