Si avvicina la scadenza del 16 maggio, entro la quale i contribuenti che non possiedono un televisore devono comunicare all’Agenzia delle Entrate il diritto all’esenzione dal pagamento del canone RAI in bolletta: come ormai i contribuenti avranno capito, la Riforma prevede una lunga serie di casi particolari, fra i quali non sempre è facile districarsi. Vediamo in particolare come si devono comportare inquilino e proprietario nei casi di immobile in affitto.
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La regola fondamentale è che il canone RAI è a carico dell’inquilino, non del proprietario dell’immobile. Questo vale anche nel caso in cui l’appartamento sia stato affittato già immobiliato, completo di televisore. Apparentemente, dunque, una regola facile da applicare. In pratica, le cose cambiano. Se l’inquilino è anche intestatario della bolletta elettrica in effetti, non ci sono difficoltà: il canone gli verrà addebitato dall’azienda elettrica, a meno che non presenti domanda di esenzione, entro il 16 maggio, dichiarando di non possedere l’apparecchio televisivo.
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Se però la bolletta è intestata al padrone di casa, la situazione è più complicata. In teoria, non dovrebbe arrivargli il canone nella bolletta della seconda casa, perchè appunto l’abbonamento è dovuto solo per l’abitazione principale.
Se dovesse comunque arrivargli, può validamente presentare dichiarazione di esenzione. Attenzione: non si tratta di una dichiarazione di esenzione determinata dal mancato possesso della tv, quindi non bisogna necessariamente inviarla entro il 16 maggio. E’ possibile mandarla in qualsiasi momento, e ha automaticamente valore per l’intero anno.
In realtà i casi in cui in bolletta arrivano addebiti sbagliati non è del tutto chiarito (qualunque sia il motivo dell’errore): in linea generale, l’utente dovrebbe pagare e poi chiedere il rimborso attraverso modalità che saranno contenuto in un annunciato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Comunque è certo che se arriva un addebito di pagamento per una seconda casa, il contribuente ha diritto all’esenzione, e questo vale anche nel caso in cui l’immobile in questione sia dato in affitto.
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Proseguiamo con l’analisi di questo caso, dando per scontato che al padrone di casa non arrivi una bolletta sbagliata. Il problema è che, se l’utenza elettrica è a carico del padrone di casa, non arriverà nulla nemmeno all’inquilino. Come fa quest’ultimo a pagare il canone, non avendo una bolletta elettrica intestata? E’ possibile versare il canone attraverso il modello F24 e non pagandolo in bolletta? Si tratta di precisazioni che vanno ancora fornite.
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In realtà, ci sono altri casi, relativi agli immobili in affitto, che rischiano di provocare confusione. Se c’è un membro della famiglia anagrafica del proprietario che risulta residente nella seconda casa data in affitto (la moglie, un figlio), se anche l’inquilino è residente, pagherà lui il canone tv. Il membro della famiglia anagrafica del proprietario può validamente presentare richiesta di esonero, indicando che l’abbonamento è pagato da un’altra utenza. Se però l’inquilino non ha la residenza, il membro della famiglia proproetario con la residenza in questa seconda casa dovrà pagare il canone TV.