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Solidarietà residuale, come ottenere l’assegno

di Francesca Vinciarelli

10 Maggio 2016 10:45

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Istruzioni operative INPS per l'erogazione dell'assegno ordinario per le istanze al Fondo di solidarietà residuale presentate fino al 12 gennaio 2016.

Con il Messaggio n. 1985 l’INPS ha fornito istruzioni operative e contabili e variazioni al piano dei conti in merito al Fondo di solidarietà residuale e al pagamento diretto dell’assegno ordinario per le istanze presentate fino al 12 gennaio 2016. L’Istituto ricorda che rientrano nel campo di applicazione del Fondo le aziende interessate da processi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di Cigo o Cigs.

=> Fondo di solidarietà residuale: ambiti di applicazione

Per consentire l’istruttoria e il pagamento della prestazione direttamente in favore del lavoratore, le aziende, una volta inoltrata domanda alla sede territorialmente competente, devono:

  • trasmettere per ciascun lavoratore interessato il Mod. SR41 collegandosi al sito ww.inps.it>Servizi online>sezione Servizi per le aziende e consulenti>CIG> Invio richieste pag. dir SR41;
  • comunicare, tramite PEC, alla struttura territoriale INPS competente per il rilascio della relativa autorizzazione di pagamento, la delibera di concessione del Comitato amministratore del Fondo, nella quale sono indicati il periodo, le ore, il numero dei lavoratori e l’importo autorizzato.

=> Assegno di solidarietà, modello di domanda

L’erogazione della prestazione viene gestita tramite la procedura Sistema Unico per le prestazioni a sostegno del reddito. Per quanto riguarda la contribuzione, il Fondo provvede, ai sensi dell’art.4, co.3, D.I. n.79141/14, al versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell’assegno ordinario. A carico del datore di lavoro è previsto un contributo addizionale, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati alle prestazioni, pari al

  • 3%, per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti;
  • al 4,50 %, per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

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