Con sentenza n. 9154 del 4 marzo 2016, la Cassazione si è espressa sul reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte nel caso di costituzione di un fondo patrimoniale dopo aver ricevuto un accertamento. La vicenda trae origine dall’ordinanza 14 luglio 2015 del Tribunale di Imperia che rigettava la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo dei beni immobiliari di proprietà privati, facenti parte di un fondo patrimoniale familiare. Presupposto del sequestro, l’imputazione (di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000) formulata sull’assunto che la costituzione del fondo sarebbe servita solo ad eludere atti di accertamento notificati in precedenza.
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Contro l’ordinanza, gli accusati si rivolgevano alla Cassazione, sostenendo che:
- la costituzione di un fondo non può essere qualificato come atto fraudolento;
- al momento della costituzione erano convinti di non essere destinatari del debito contestato, quindi non c’è dolo (sottrazione fraudolenta del patrimonio al procedimento di riscossione);
- la costituzione del fondo ha lasciato privi di vincoli altri immobili e cespiti di valore superiore al debito, cosicché non poteva rendere inefficace la riscossione coattiva;
- il Tribunale non ha specificato la ragione per cui i beni non erano sufficienti a soddisfare l’ipotizzato credito.
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La Cassazione ha accolto il ricorso: a fronte di un fondo patrimoniale costituito ex art. 167 cod. civ. per fare fronte ai bisogni della famiglia, ai fini della sussistenza del reato di cui all’alt. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 è necessario accertare che nell’operazione attuata sussistano gli elementi costitutivi della sottrazione fraudolenta (strumentalizzazione della causa tipica negoziale allo scopo di evitare il pagamento del debito tributario). E non è ipotizzabile una inversione dell’onere della prova, sul presupposto che la creazione del patrimonio separato rappresenti di per sé elemento della sottrazione patrimoniale del debitore.
La scelta di costituire il fondo rappresenta uno dei modi legittimi di attuazione dell’indirizzo economico e delle esigenze del nucleo familiare, dovendosi escludere le sole esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (sez. 3, 4 aprile 2012, n. 40561). A ciò deve aggiungersi, dal punto di vista dell’idoneità degli e della prova della sussistenza del dolo, la necessità di dimostrare che la costituzione del fondo abbia messo in pericolo la garanzia patrimoniale.
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Se dunque la difesa prospetta in sede cautelare l’esistenza di beni svincolati che costituiscono adeguata garanzia, il giudice ha l’onere di fornire una pur sommaria motivazione sulla ragione per cui il fondo implicherebbe comunque un più difficoltoso recupero del credito erariale. Nel caso in oggetto, invece, il Tribunale reputava l’esistenza di altri beni a garanzia addirittura irrilevante per la configurazione del reato». La Cassazione ha quindi rimandato la vicenda al Tribunale, al fine di valutare la consistenza dei beni esclusi ai fini della garanzia di copertura del debito, così da verificare il possibile intento fraudolento nella costituzione del fondo.