Tra le modalità per comunicare all’Agenzia delle Entrate il diritto all’esenzione dal canone RAI, ovvero il mancato possesso di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive (art. 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246), dovrebbe essere ammessa anche la PEC (Posta Elettronica Certificata), dato il suo valore legale e il fatto che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono teoricamente obbligate ad accettarla.
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Eppure sembra che, per l’invio dell’auto-dichiarazione, Governo e Agenzia delle Entrate abbiano dimenticato di includere la Posta Elettronica Certificata e anche SPID: tra le modalità viene indicata la trasmissione telematica per chi è in possesso del PIN (ma con SPID non si può fare) e la raccomandata tradizionale (non la PEC). Probabilmente si è trattata di una semplice dimenticanza e in verità è possibile inviare tale dichiarazione anche per mezzo della PEC visto che, ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005, art. 65), le istanze o dichiarazioni alle Pubbliche Amministrazioni devono essere ritenute valide.
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In più sulla pagina dell’Agenzia delle Entrate dedicata alle FAQ sul canone RAI è stata aggiunta recentemente la seguente risposta:
“FAQ del 04.05.2016È possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva tramite Posta Elettronica Certificata?
È possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all’indirizzo:cp22.sat@postacertificata.rai.it”.
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