Fumo passivo: azienda responsabile

di Francesca Pietroforte

29 Agosto 2017 09:24

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Non basta emanare direttive generiche per discolparsi dall'accusa di danni alla salute dei dipendenti causati da fumo passivo sul lavoro.

Per escludere la responsabilità del datore di lavoro per i danni da fumo passivo non basta che l’azienda si limiti a inviare circolari o direttive: lo afferma la Corte di Cassazione (sentenza n. 4211 del 3 marzo 2016), confermando anche il risarcimento del lavoratore per danno biologico e morale.

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Danno biologico

Secondo  la Corte di Appello di Roma, nel caso in oggetto l’azienda non aveva posto in essere misure idonee a prevenire la nocività dell’ambiente lavorativo derivante dal fumo, come risultante dall’istruttoria svolta e dal supplemento di perizia, che aveva confermato la riconducibilità eziologica della patologia riscontrata a carico della lavoratrice alle condizioni di lavoro, ravvisando un danno biologico pari al 15%, con conseguente risarcimento.

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Responsabilità

In Cassazione, il ricorso incidentale dell’aziende è stato respinto: l’azienda si era limitata a richiamare, senza alcun riferimento, non meglio indicate circolari e disposizioni senza allegare la documentazione sull’effettiva inflizione di sanzioni disciplinari, soltanto ipotizzate. Ne deriva che la società non ha fornito la prova che le incombeva (art. 1218 c.c.) sulla responsabilità del debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta ed è pertanto tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

L’emanazione di circolari e direttive (praticamente inattuate) non costituisce, evidentemente, misura idonea a contrastare i rischi da esposizione al fumo passivo, né di conseguenza idonea prova liberatoria ai sensi del citato art. 1218 c.c.