L’INPS (messaggio 1180/2016) spiega le procedure di prima liquidazione delle pensioni in seguito all’applicazione della Legge 190/2014 (art. 1, comma 707), che si riferisce a tutte le pensioni dei soggetti iscritti all’AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, in possesso di anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e contribuzione successiva al 31 dicembre 2011. Le istruzioni specificano i criteri per la quantificazione di tale anzianità utile al calcolo retributivo.
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Per il momento sono escluse le seguenti pensioni:
- categoria 024 FS ed ex IPOST, 048–ES, 051–ET, 057–DZ, 063-EL, 037–PM, 040-PMS;
- comparto militare;
- spettacolo e sport;
- in convenzione internazionale;
- corrisposte alle vittime del terrorismo;
- in totalizzazione e cumulo.
La trattazione con il doppio calcolo delle pensioni in essere, con decorrenza 2 gennaio 2012, è effettuata automaticamente a livello centrale. In pratica, ai fini dell’individuazione dell’importo di pensione in pagamento da gennaio 2015, le procedure effettuano i due calcoli: sia con l’applicazione della legge 214/2011, sia con l’applicazione del comma 707 legge 190/2014.
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Una volta eseguiti i calcoli, il sistema individua l’importo che risulta minore alla data di decorrenza della pensione. I modelli di liquidazione delle pensioni di tutte le gestioni riporteranno l’informazione del sistema di calcolo utilizzato. Le segnalazioni possibili saranno:
- “La pensione è stata calcolata ai sensi della legge 214/2011”, per la pensione calcolata senza applicazione della legge 190/2014;
- “La pensione è stata calcolata in attuazione dell’art. 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014 n. 190”, per la pensione calcolata con applicazione della legge 190/2014 .
Alla comunicazione saranno allegati i prospetti con entrambi i calcoli.