L’accertamento induttivo è legittimo anche in presenza di scritture contabili formalmente regolari. Lo ha chiarito la Cassazione con sentenza n. 3279 del 19 febbraio 2016, sottolineando come sia necessaria una valutazione completa che attesti l’attendibilità della contabilità aziendale.
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Accertamento fiscale
La vicenda nasce dal ricorso di una società in liquidazione, contro l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato induttivamente un maggior reddito imponibile e quindi maggiori imposte oltre sanzioni e interessi, a seguito di una verifica fiscale. Il contribuente lamentava che l’Ufficio, pur ritenendo il bilancio formalmente ineccepibile, aveva ritenuto la contabilità inattendibile, Riteneva, inoltre, che era stato violato l’art.39, comma 2, dei DPR n. 600/1973 in quanto non sussistevano i presupposti per giustificare l’accertamento induttivo in presenza di contabilità ineccepibile e irregolarità prive di gravità, precisione e concordanza.
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Contabilità regolare
Giunti in Cassazione, il giudizio finale ha ritenuto che la regolarità formale della contabilità non preclude l’accertamento induttivo se ad essere rilevante non è l’irregolarità formale ma l’attendibilità delle scritture contabili. Sul piano normativo, infatti, in materia di accertamento IVA, l’applicazione del metodo induttivo è ammissibile anche in presenza di una contabilità formalmente regolare (art. 54 del d.P.R. n. 633/72): l’accertamento è legittimo anche in base ad “altri documenti” o “scritture contabili” (diverse da quelle previste dalla legge) o “altri dati e notizie”.