Tratto dallo speciale:

Canone RAI in bolletta, proroga al 16 maggio

di Barbara Weisz

Pubblicato 22 Aprile 2016
Aggiornato 29 Aprile 2016 10:32

logo PMI+ logo PMI+
Dichiarazione per l'esonero dal Canone RAI in bolletta prorogata al 16 maggio, sia in via telematica sia con modello cartaceo, aggiornato con i chiarimenti MiSE sulla definizione di apparecchio tv.

Adesso è ufficiale, la scadenza per chiedere l’esenzione dal Canone RAI in bolletta, slitta al 16 maggio: la proroga è contenuta in un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21 aprile, che contiene anche i moduli aggiornati, nei quali sono state inserite le ultime precisazioni del ministero sulla definizione di apparecchio televisivo.

=> Canone RAI: chi non deve inviare la dichiarazione

Innanzitutto, le scadenze. La autodichiarazione sostituiva per l’esonero dall’addebito del canone RAI in bolletta va presentata entro il 16 maggio, sia che l’invio avvenga in forma cartacea sia per la trasmissione telematica. I termini originari erano, rispettivamente, il 30 aprile per il modello da spedire tramite raccomandata senza plico e 10 maggio per l’utilizzo dell’applicazione web con accesso via Fisconline.

=> Scarica il Modello aggiornato per l’esonero dal Canone RAI

Chi invia la dichiarazione entro il nuovo termine del 16 maggio avrà l’esenzione dal canone RAI in bolletta per l’intero 2016. Resta invariato il termine del 30 giugno per l’esenzione valida soltanto per il solo secondo semestre.

Una precisazione delle Entrate: anche chi ha attivato un’utenza elettrica nei primi mesi dell’anno e non ha un apparecchio televisivo oppure deve segnalare che il canone è già pagato attraverso un’altra utenza, deve trasmettere l’autocertificazione entro il 16 maggio, con effetti a partire dalla data di attivazione del contratto di energia.

=> Canone RAI in bolletta: caos su esempi irregolari

Infine, c’è il terzo aggiornamento in pochi giorni del modello di dichiarazione sostitutiva: questa volta è stata inserita nelle istruzioni di compilazione la definizione di apparecchio televisivo, secondo una nota del Ministero dello Sviluppo Economico datata 20 aprile:

«apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente o tramite decoder o sintonizzatore esterno». Il sintonizzatore è un dispositivo «idoneo ad operare nelle bande di frequenza destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale tv».

Quindi, non si paga il canone RAI per seguenti dispositivi: computer, smartphone, tablet e ogni altro apparecchio privo del sintonizzatore per il digitale terrestre o satellitare. La mancanza di adeguata definizione, lo ricordiamo, è uno dei motivi alla base della bocciatura del provvedimento ministeriale attuativo della Riforma del Canone RAI da parte del Consiglio di Stato.

=> Canone RAI in bolletta: stop dal Consiglio di Stato

In generale, considerati agli altri punti controversi, resta ancora incertezza sulla possibilità di rispettare la scadenza di luglio per l’invio delle prime rate del Canone RAI in bolletta.

Fonti: Provvedimento Agenzia delle Entrate; Modelli aggiornati