La Corte di Cassazione (sentenza n. 5069 del 15 marzo 2016) ha chiarito la legittimità, anche dopo il termine di decadenza, dell’accertamento fiscale in rettifica, in relazione a un credito d’imposta di cui si chiedeva il rimborso.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che i termini decadenziali sono rilevanti solo nell’ambito dell’accertamento di un credito dell’Amministrazione Finanziaria e non ai fini della contestazione dell’esistenza di un debito.
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La vicenda tra origine dal ricorso, accolto, successivo al silenzio-rifiuto del Fisco alla richiesta: la CTP di Ravenna. Il successivo appello dell’Agenzia delle Entrate veniva respinto dalla CTR, mentre quello proposto in Cassazione veniva accolto, richiamando una sentenza precedente (n. 9339 del giorno 8 giugno 2012):
Qualora il contribuente abbia presentato la dichiarazione annuale, ai fini di una imposta, esponendo un credito di rimborso, la Amministrazione Finanziaria è tenuta a provvedere sulla richiesta di rimborso, salvo diversa espressa previsione normativa, nei medesimi termini di decadenza stabiliti per procedere all’accertamento in rettifica.Diversamente, decorso il termine predetto, senza che sia stato adottato alcun provvedimento da parte della P.A., il diritto al rimborso esposto nella dichiarazione si cristallizza nell'”an” e nel “quantum“, e il contribuente potrà agire in giudizio a tutela del proprio credito nell’ordinario termine di prescrizione dei diritti, rimanendo preclusa all’Amministrazione finanziaria ogni contestazione dei fatti che hanno originato la pretesa di rimborso, salve le eccezioni volte a fare valere i fatti sopravvenuti impeditivi, modificativi, od estintivi del credito.
In sostanza si applica il principio secondo cui “quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum” (art. 1442 c.c.).
Il contribuente può comunque impugnare il silenzio, ottenendo pronuncia giudiziale ma, non sussistendo le condizioni per ritenere che sulla domanda di rimborso si sia formato il silenzio rifiuto, ne discende che, trattandosi di agevolazione fiscale non è revocabile in dubbio il fatto che era preciso onere del richiedente allegare e provare i presupposti fondanti la pretesa fatta valere e che, in diretto, il reclamato credito d’imposta giammai si è potuto “cristallizzare”, non essendo mai venuto ad esistenza.