Il Dipartimento delle Finanze, con l’emissione della circolare 1/DF/2016, ha definito la data entro la quale dovranno essere erogati i rimborsi relativi ai tributi comunali, dovuti erroneamente dal contribuente e determinati soprattutto dalla contemporanea presenza di distinte obbligazioni da assolvere sia nei confronti dello Stato sia nei confronti del Comune. La circolare, sulla base del decreto interministeriale approvato il 24 febbraio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ricorda che il decreto riguarda tutti i tributi comunali, ma che si pone particolare priorità all’IMU, alla maggiorazione TARES e alle imposte immobiliari delle province di Bolzano e Trento (IMIS).
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Rimborsi
Nel dettaglio i Comuni dovranno predisporre tecnicamente i provvedimenti di rimborso mediante una apposita applicazione entro 90 giorni a partire dalla sua pubblicazione, prevista per il 28 aprile 2016. Di conseguenza entro il 25 settembre 2016 i contribuenti a cui spetta un rimborso dovrebbero riceverlo, insieme ai dovuti interessi legali. Tali rimborsi verranno accreditati sul conto bancario tramite IBAN, qualora questo sia stato fornito, oppure mediante assegno circolare emesso dalla Banca d’Italia oppure ancora contante da riscuotere presso la Banca d’Italia.
Versamenti ad altri Comuni
Con l’occasione si introduce anche una importante normativa relativamente alla questione dei tributi versati erroneamente ad altri Comuni. Mentre prima era il contribuente a dover richiedere il rimborso al Comune non competente e a subire un atto di accertamento per omesso versamento da parte del Comune competente, ora è il Comune non competente a dover riversare le somme a quello competente, entro 180 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Per il contribuente è infatti sufficiente una semplice comunicazione sia al Comune competente sia a quello non competente, nella quale indicare, ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.M. 24 febbraio 2016: gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile cui si riferisce il versamento, l’ente locale destinatario delle somme e l’ente locale che ha ricevuto erroneamente il versamento.
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Versamenti in eccesso
In caso di versamenti eseguiti in misura superiore al dovuto, ad esempio per IMU o maggiorazione TARES, il contribuente dovrà presentare un’apposita istanza di rimborso all’ente locale sia nel caso di versamento di competenza del Comune che nel caso di versamento di competenza dello Stato. In relazione alle somme versate allo Stato, il contribuente dovrà indicare nella propria istanza il proprio codice IBAN, in alternativa è possibile ottenere il rimborso mediante assegno circolare emesso da Banca d’Italia o riscuotendo direttamente presso la sede di Banca d’Italia più vicina al domicilio indicato dall’interessato.
Scadenze e competenze
Infine si rammenta che le domande di rimborso devono essere presentate dai contribuenti al Comune entro 5 anni dal versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Sarà poi il Comune a doverne verificare la fondatezza entro 180 giorni e a comunicarne al Ministero l’importo totale, eventualmente suddividendola tra quota a proprio carico e quota a carico dello Stato in relazione al tributo. Infatti le somme a carico dei Comuni sono rimborsate secondo le modalità previste dalla legge 296/2006, mentre per le quote di competenza statale è previsto che sia lo Stato a provvedere direttamente alla restituzione, ai sensi dell’articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria.
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