I contribuenti in possesso dei giusti requisiti possono richiedere l’esenzione dall’addebito del canone RAI in bolletta elettrica compilando ed inviando all’Agenzia delle Entrate l’apposita autodichiarazione sostitutiva, utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Agenzia stessa, “Dichiarazione sostitutiva relativa al Canone di abbonamento alla televisione per uso privato” entro la scadenza prevista dalla legge.
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Dichiarazione di non detenzione
Ricordiamo che la dichiarazione sostitutiva ha validità annuale e che essa viene presentata sotto la propria responsabilità, la non veridicità di quanto dichiarato è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).
Utenza domestica
In caso di utenza elettrica per uso domestico residenziale, presentando un’apposita dichiarazione sostitutiva tramite il nuovo modello disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, i titolari possono:
- dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di radioaudizioni, sia proprio che di un componente della sua famiglia anagrafica;
- certificare la non detenzione, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei suoi familiari;
- segnalare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice fiscale;
- comunicare la non detenzione di un apparecchio TV da parte dell’erede per le abitazioni in cui l’utenza è ancora temporaneamente intestata ad un soggetto deceduto;
- comunicare la modifica delle condizioni, ad esempio in caso di acquisto di un televisore nel corso dell’anno, avvenuta successivamente alla presentazione di una precedente dichiarazione sostitutiva.
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Voltura
La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata solamente dai contribuenti titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale. Diversamente, nei casi in cui il titolare della bolletta elettrica sia diverso da quello dell’abbonamento TV non sarà necessario presentare la dichiarazione sostitutiva perché il canone verrà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica e si procederà alla voltura automatica dell’abbonamento nei confronti del titolare dell’utenza elettrica, senza la necessità di alcun adempimento a carico del vecchio abbonato.
Periodo di esonero
La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata:
- per posta entro il 30 aprile, o per via telematica entro il 10 maggio , per essere esonerati dal pagamento del canone RAI per tutto il 2016;
- con raccomandata senza busta, dal 1° maggio 2016 al 30 giugno 2016, oppure in via telematica dall’11 maggio 2016 al 30 giugno 2016, per essere esonerati dal pagamento del canone RAI dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016;
- dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 per l’intero canone RAI dovuto per l’anno 2017;
Per gli anni successivi:
- la dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° luglio dell’anno precedente all’anno di riferimento e fino al 31 gennaio dell’anno successivo ha effetto per il canone RAI dovuto per l’intero anno solare di riferimento;
- dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno solare di riferimento, ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione.
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Dichiarazione di addebito su altra utenza
La dichiarazione sostitutiva di addebito su altra utenza può essere presentata qualsiasi giorno dell’anno, ha effetto per il canone dovuto per l’intero anno di presentazione e non va ripresentata ogni anno.
Over 75
Sono esonerati dal canone RAI i cittadini che hanno compiuto 75 anni con un reddito annuo non superiore a 6.713 euro. La dichiarazione sostitutiva di richiesta di esenzione dovrà essere accompagnata da un documento di identità valido. Se i requisiti di reddito permangono anche negli anni successivi, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni, diversamente sarà necessario versare il canone. Coloro che hanno già pagato il canone per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 possono chiederne il rimborso tramite il modello disponibile anche presso gli uffici dell’Agenzia, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti.
Nuova utenza
In caso di attivazione di nuova utenza di fornitura di energia elettrica da parte di soggetti che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa e fino al 31 dicembre del medesimo anno.
Gli ultra settantacinquenni esonerati dal canone RAI hanno tempo, per inviare la richiesta di esenzione, 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di pagare il canone.
Diplomatici e militari stranieri
Rientrano tra i casi particolari di esonero anche i diplomatici e militari stranieri, che possono quindi presentare la dichiarazione sostitutiva, secondo le consuete modalità e scadenze.