La Cassazione (sentenza n. 3596 del 24 febbraio 2016) boccia qualunque sentenza tributaria di secondo grado contenente una motivazione contraddittoria o apparente, che cioè afferma in modo generico il valore probatorio della documentazione prodotta durante il processo, oltre a non prendere posizione netta in merito alle contestazioni.
Accertamenti finanziari
La vicenda trae origine dalla verifica della Guardia di Finanza a carico di un contribuente, corredata da accertamenti bancari sul suo conto corrente e su quello cointestato alla moglie: l’amministrazione finanziaria richiedeva la giustificazione dell’elenco addebiti e accrediti rilevati. Fornendo giustificazioni solo parziali, venivano applicati tre distinti avvisi di accertamento. La CTP rigettava il ricorso del contribuente, che proponeva appello chiedendo la revisione della decisione e la rideterminazione dell’imponibile accertato.
La CTR accoglieva parzialmente l’appello, osservando che il contribuente in sede contenziosa:
«aveva esibito tutta la documentazione idonea alla ricostruzione dei movimenti bancari con le dichiarazioni rese da terzi, nella qualità di intestatari o di firmatari degli assegni».
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, lamentando che:
«I giudici di appello […] hanno emesso una sentenza motivata in modo insufficiente su un punto decisivo della controversia, non pronunciandosi circa le ragioni per cui hanno ritenuto attendibile e veritiera la dichiarazione dei redditi presentata dalla contribuente, le ragioni per cui non hanno reputato fondato l’accertamento operato dall’ufficio finanziario ed il metodo di calcolo utilizzato».
I giudici avrebbero invece dovuto verificare, esaminando la singola documentazione prodotta, se il contribuente era stato in grado di vincere la presunzione relativa offrendo idonea prova contraria, per dimostrare la inesattezza della ricostruzione del ricavi professionali.
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La Cassazione ha quindi accolto il ricorso perché, sebbene l’Agenzia avesse dedotto nella memoria difensiva d’appello circostanziate contestazioni, il Collegio regionale si era limitato a rilevare sul punto, del tutto genericamente, che il contribuente in sede contenziosa aveva esibito la documentazione idonea per certificare la movimentazione bancaria.