Sui termini per l’impugnazione del licenziamento nell’ambito del rito Fornero, la Cassazione (sentenza n. 25046 del’11 dicembre 2015) ha stabilito che l’eccezione di decadenza può essere presentata anche solo nel corso della fase di opposizione e non di impugnazione.
Il caso: illegittimità del licenziamento nel quadro di una procedura di riduzione del personale con applicazione di reintegro e risarcimento del danno.
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Eccezione di decadenza
La Corte territoriale aveva ritenuto l’eccezione di decadenza dall’impugnazione del licenziamento (ex art. 6 L. n. 604/1966), sollevata dalla società soltanto in sede di opposizione, non solo pienamente ammissibile ma altresì fondata, non incidendo la proroga disposta dalla società sulla regola che identifica nella data di ricevimento della comunicazione di recesso il dies a quo per il computo del termine decadenziale di 60 giorni, né essendo la proroga stessa e la conseguente protrazione dell’attività lavorativa configurabile come revoca tacita dell’intimato licenziamento.
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Ricorso e sentenza
La Cassazione ha poi parimenti rigettato il ricorso visto che il comma 48 dell’art. 1, L. n. 92/2012 stabilisce che il ricorso contro il licenziamento debba avere precisi requisiti (art. 125 c.p.c.), indicando gli elementi minimi di tutti gli atti di parte, mentre il successivo comma 51 esige, per l’opposizione all’ordinanza di accoglimento o di rigetto, da proporre contro il medesimo giudice, gli elementi indicati nell’art. 414 dello stesso codice, vale a dire quelli con cui si delimita il tema della decisione nel giudizio di cognizione ordinaria.
Queste disposizioni rendono chiaro che le due fasi del giudizio di primo grado, quella di cognizione sommaria iniziata con il ricorso ex comma 49 da un lato e quella di cognizione ordinaria iniziata con l’opposizione ex comma 51 dall’altro, si inseriscono nello stesso grado e si pongono in rapporto di prosecuzione.
L’opposizione può riguardare nuovi profili soggettivi e oggettivi, fra i quali le eccezioni in senso stretto – come quella di decadenza – non sollevata dall’interessato durante la fase sommaria, giacché essa non vale come impugnazione, ovvero come istanza di revisione del precedente giudizio, inidonea ad introdurre nuovi temi della disputa.