Tratto dallo speciale:

Equity Crowdfunding, il regolamento aggiornato

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 11 Aprile 2016
Aggiornato 3 Ottobre 2017 09:32

Equity crowdfunding: le modifiche al Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali online approvate dalla Consob per rendere i finanziamenti più semplici e convenienti.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ha recentemente approvato il nuovo Regolamento che semplifica la disciplina dell’equity crowdfunding e le procedure di raccolta di capitali, ne riduce i costi e allarga la platea dei soggetti che possono contribuire a finanziare i progetti imprenditoriali innovativi, rendendo i finanziamenti alle imprese più semplici e convenienti. Ricordiamo che si parla di equity crowdfunding quando, con l’investimento in un progetto imprenditoriale o in iniziative di diverso genere, si acquista un titolo di partecipazione in una società.

=> Equity Crowdfunding: come funziona

La delibera n. 19520/2016, che modifica il Regolamento n. 18592/2013, nasce dall’esigenza di recepire le modifiche normative introdotte da:

  • il DL n. 3/2015 che ha ampliato la categoria degli offerenti quote di capitale di rischio tramite portali online a PMI innovative, Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e società che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative;
  • la normativa MiFID II, che prevede, per i soggetti che operano in regime di esenzione, requisiti organizzativi e procedurali più stringenti e che porterà ad rafforzamento dell’attività di vigilanza sui gestori dei portali.

=> Crowdfunding in Italia: report 2015

Tra le principali novità, dunque, l’ampliamento della platea di soggetti legittimati a sottoscrivere una quota dell’offerta in qualità di investitori professionali includendo:

  • gli “investitori professionali su richiesta”, così come definiti dalla disciplina europea sulla prestazione dei servizi di investimento (Mifid);
  • gli “investitori a supporto dell’innovazione” (es. business angel), identificati da Consob sulla base di criteri oggettivi.

Viene inoltre data anche ai gestori dei portali la possibilità di effettuare le verifiche di quanto l’investimento sia appropriato rispetto alle conoscenze e all’esperienza dell’investitore, che finora erano prerogativa delle banche.

=> Crowdfunding, siti e istruzioni per l’uso

.