Integrazione salariale nelle piccole imprese

di Francesca Vinciarelli

7 Aprile 2016 10:00

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Al via il Fondo di Integrazione Salariale estesa anche alle piccole imprese, ovvero ai lavoratori di aziende con meno di 15 dipendenti.

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.74/2016) il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94343/2016 che regolamenta e rende operativo il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) per i dipendenti di imprese di piccole dimensioni, ovvero con meno di 15 dipendenti.

=> Un fondo d’integrazione salariale per tutti

Previsto dal Jobs Act, il Fondo si pone l’obiettivo di estendere le tutele di sostegno al reddito anche alle PMI e, dal 1° gennaio 2016, sostituisce le prestazioni erogate dal fondo residuale al quale erano iscritti, prima del Jobs Act, erano iscritti i lavoratori dipendenti di imprese non rientranti nel perimetro della cassa integrazione. Al FIS vengono dunque iscritti da quest’anno anche i datori di lavoro che occupano in media più di cinque dipendenti appartenenti a settori per i quali non è operativo un Fondo di Solidarietà di settore, ovvero nei settori per i quali tale Fondo non sia stato istituito entro il 31 dicembre 2015 tramite accordo collettivo.

=> Fondo di integrazione salariale: domanda INPS

Contribuzione

Nel nuovo Fondo d’Integrazione Salariale confluiscono i contributi già versati nel’ex Fondo di Solidarietà residuale operativo presso l’INPS. La nuova contribuzione è pari a:

  • 0,65% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti;
  • 0,45% per i datori di lavoro che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti.

A carico dei datori di lavoro che fanno ricorso alle prestazioni è prevista una contribuzione addizionale pari al 4% della retribuzione persa dai lavoratori.

=> Fondi di solidarietà, il nuovo assegno ordinario

Destinatari

Le prestazioni di integrazione salariale verranno erogate a tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato con un’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento, compresi gli apprenditi con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

=> Integrazione salariale: Stabilità 2016 vs Jobs Act

Prestazioni

Rispetto al precedente Fondo residuale, il nuovo Fondo di integrazione salariale garantisce l’assegno di solidarietà ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti, e un trattamento ordinario per i lavoratori delle imprese sopra i 15 dipendenti. Il trattamento è pari all’80% della retribuzione, al netto dell’importo dei contributi previsti dall’articolo 26 del Dlgs 148/2015, pari al 5,84%.

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