Per aprire e gestire un agriturismo occorre fare riferimento alla normativa vigente (n. 96 del 20 febbraio 2006), tuttavia le singole Regioni hanno facoltà di intervenire per regolarne numerosi aspetti o definire ulteriori requisiti. Vediamo in linea generale il regime fiscale e le attività che è possibile esercitare.
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Requisiti
Chi svolge l’attività agrituristica deve essere un imprenditore agricolo (articolo 2135 del Codice Civile) e utilizzare la propria azienda in rapporto di connessione con la coltivazione del fondo, silvicoltura o allevamento di animali. Può:
- dare ospitalità in alloggi o spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e di aziende agricole della zona, ivi compresi a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
- organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini;
- organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, anche tramite convenzioni con enti locali per valorizzare territorio e patrimonio rurale.
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Come aprire un agriturismo
L’attività può essere svolta in forma di impresa individuale o societaria, in cui almeno uno dei soci deve avere la qualifica di imprenditore agricolo. Per aprire un agriturismo è necessario aprire Partita IVA compilando il modello AA9/12 (impresa individuale) o AA7/10 (contribuenti diversi dalle persone fisiche). Il codice attività da usare è 55.20.52. Nel caso si preveda un volume d’affari annuo superiore a 7mila euro è obbligatoria l’iscrizione alla Camera di Commercio. Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività è necessario anche presentare la SCIA al comune di competenza.
Regime fiscale
La disciplina fiscale applicabile all’attività agrituristica non è quella per le attività agricole (art. 32, comma 2 del Tuir) visto che l’agriturismo produce reddito di impresa. Il legislatore ha introdotto un regime fiscale ad hoc (articolo 5, commi 1 e 2, della Legge n. 413/1991) che prevede:
- imposte dirette: determinazione forfettaria del reddito, applicando ai ricavi il coefficiente del 25%;
- IVA: riduzione del 50% per operazioni imponibili (è necessario l’applicazione separata dell’IVA per l’attività agricola e quella agrituristica).
Il contribuente può rinunciare al regime forfettario optando per quello ordinario.
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Obblighi
Chi svolge attività agrituristica deve effettuare:
- Comunicazione annuale dati IVA e Dichiarazione IVA;
- Modello 770 (per ritenute durante il periodo d’imposta);
- Modello Unico;
- Modello IRAP.